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Secondo quanto indicato dall’articolo n. 45 della Legge n.238/2016 “Testo Unico”, l’indicazione di due o più varietà di vite in etichetta, per qualificare le relative tipologie di vini, può essere riportata.
purché le varietà di uve da vino:
I nomi di varietà che, in accordo con quanto indicato nei disciplinari, vengono riportati a completamento della indicazione o denominazione geografica dell’Igp, Doc o Docg, possono essere dichiarati, se conformi alle seguenti regole:
Quando si tratta, invece, di una elencazione delle varietà nella descrizione del prodotto, in forma discorsiva e con scarsa evidenza grafica, con lo scopo di dare un’informazione in più al consumatore, possono essere indicate anche varietà presenti in percentuale minore al 15%.
Tali indicazioni entreranno in vigore da gennaio 2018, pertanto le bottiglie etichettate fino al 31 dicembre 2017 potranno essere commercializzate fino ad esaurimento scorte.