Secondo quanto indicato dall’articolo n. 45 della Legge n.238/2016 “Testo Unico”, l’indicazione di due o più varietà di vite in etichetta, per qualificare le relative tipologie di vini, può essere riportata.
purché le varietà di uve da vino:
- - figurino in ordine decrescente di percentuale rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
- - rappresentino un quantitativo superiore al 15% del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle
- - varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;
- - figurino con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.
I nomi di varietà che, in accordo con quanto indicato nei disciplinari, vengono riportati a completamento della indicazione o denominazione geografica dell’Igp, Doc o Docg, possono essere dichiarati, se conformi alle seguenti regole:
- - se non sono vietati da varie norme, in particolare dal DM. 13 agosto 2012 “Etichettatura e presentazione vini DOP-IGP ed altri prodotti vitivinicoli”
- - se previsti dai singoli disciplinari;
- - nel caso di indicazione di due o più varietà quella minoritaria deve essere almeno il 15% del totale come previsto dall’art. 45 del Testo Unico.
Quando si tratta, invece, di una elencazione delle varietà nella descrizione del prodotto, in forma discorsiva e con scarsa evidenza grafica, con lo scopo di dare un’informazione in più al consumatore, possono essere indicate anche varietà presenti in percentuale minore al 15%.
Tali indicazioni entreranno in vigore da gennaio 2018, pertanto le bottiglie etichettate fino al 31 dicembre 2017 potranno essere commercializzate fino ad esaurimento scorte.
©RIPRODUZIONE RISERVATA