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pacchetto-ortofloro-plus Etichettatura vitigno solo nella parte descrittiva

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secondo quanto indicato dall’articolo n. 45 della legge n.238/2016 “testo unico”, l’indicazione di due o più varietà di vite in etichetta, per qualificare le relative tipologie di vini, può essere riportata. purché le varietà di uve da vino:. - figurino in ordine decrescente di percentuale rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute;. - rappresentino un quantitativo superiore al 15% del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle. - varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;. - figurino con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica. i nomi di varietà che, in accordo con quanto indicato nei disciplinari, vengono riportati a completamento della indicazione o denominazione geografica dell’igp, doc o docg, possono essere dichiarati, se conformi alle seguenti regole:. - se non sono vietati da varie norme, in particolare dal dm. 13 agosto 2012 “etichettatura e presentazione vini dop-igp ed altri prodotti vitivinicoli”. - se previsti dai singoli disciplinari;. - nel caso di indicazione di due o più varietà quella minoritaria deve essere almeno il 15% del totale come previsto dall’art. 45 del testo unico. quando si tratta, invece, di una elencazione delle varietà nella descrizione del prodotto, in forma discorsiva e con scarsa evidenza grafica, con lo scopo di dare un’informazione in più al consumatore, possono essere indicate anche varietà presenti in percentuale minore al 15%. tali indicazioni entreranno in vigore da gennaio 2018, pertanto le bottiglie etichettate fino al 31 dicembre 2017 potranno essere commercializzate fino ad esaurimento scorte. ©riproduzione riservata
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