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I requisiti minimi per la produzione di vini spumanti di qualità non Dop e non Igp sono in gran parte stabiliti dal Regolamento n.1.308/2013, allegato VII, punto 5 che definisce Il vino spumante di qualità come il prodotto ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve o di vino.
È caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione. Se si tratta di recipienti fino a 250 ml è ridotto fino a 3 bar Inoltre il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate alla sua elaborazione non è inferiore a 9 % vol.
La durata del processo di elaborazione dei vini spuamanti di qualità, calcolata dall’inizio della fermentazione, non può essere inferiore a:
- Sei mesi per la fermentazione in recipiente chiuso;
- Nove mesi per le fermentazioni in bottiglia (metodo classico).
Qualora in etichetta venga riportata la dicitura “metodo classico” o equipollente, occorre che la spumantizzazione sia effettuata mediante seconda fermentazione in bottiglia e che siano rimasti senza interruzione sulle fecce per almeno 9 mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita. Infine che siano separati dalle fecce mediante sboccatura.
Trattandosi di vini spumanti di qualità non a Igt/Doc/Docg, non sono soggetti a limiti nella resa di campagna o di vinificazione e possono essere ottenuti da tutte le varietà ammesse alla coltivazione nella regione d’origine.