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pacchetto-ortofloro-plus Requisiti minimi per la produzione di spumanti non dop e igp

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. i requisiti minimi per la produzione di vini spumanti di qualità non dop e non igp sono in gran parte stabiliti dal regolamento n.1.308/2013, allegato vii, punto 5 che definisce il vino spumante di qualità come il prodotto ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve o di vino. è caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20 °c in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione. se si tratta di recipienti fino a 250 ml è ridotto fino a 3 bar inoltre il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate alla sua elaborazione non è inferiore a 9 % vol. la durata del processo di elaborazione dei vini spuamanti di qualità, calcolata dall’inizio della fermentazione, non può essere inferiore a:. - sei mesi per la fermentazione in recipiente chiuso;. - nove mesi per le fermentazioni in bottiglia (metodo classico). qualora in etichetta venga riportata la dicitura “metodo classico” o equipollente, occorre che la spumantizzazione sia effettuata mediante seconda fermentazione in bottiglia e che siano rimasti senza interruzione sulle fecce per almeno 9 mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita. infine che siano separati dalle fecce mediante sboccatura. trattandosi di vini spumanti di qualità non a igt/doc/docg, non sono soggetti a limiti nella resa di campagna o di vinificazione e possono essere ottenuti da tutte le varietà ammesse alla coltivazione nella regione d’origine. ©riproduzione riservata
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