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pacchetto-ortofloro-plus Tenuta dei registri per la vinificazione

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. il decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015 stabilisce, in conformità con la normativa europea, le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni. la vinificazione. la vinificazione dei prodotti è registrata attraverso le operazioni di pigiatura, svinatura e sfecciatura di seguito descritte. si evidenzia che le operazioni svin e sfec sono utilizzabili anche per il solo cambio di categoria, ad esempio da mpf (mosto parzialmente fermentato) a vnf (vino nuovo in fermentazione) senza ottenere prodotti quali vinaccia o feccia. preliminare alla vinificazione è l'operazione casd, mediante la quale le uve vengono introdotte nello stabilimento e prese in carico nel registro telematico, con tutte le specifiche e gli attributi in relazione alla tipologia di prodotto. pigi-pigiatura. con questa operazione partendo dalle uve viene registrato l'ottenimento di mosto d'uve o mosto parzialmente fermentato con ottenimento di raspi e/o di vinacce. svin-svinatura. con questa operazione partendo da mosto viene registrato l'ottenimento di mosto parzialmente fermentato o vino nuovo in fermentazione con eventuale ottenimento di vinacce diraspate e fecce. sfec-sfecciatura. con questa operazione viene registrato l'ottenimento di fecce e/o la trasformazione da vnf a vino. si utilizza anche per la sfecciatura di diverse categorie di prodotto nel corso dell'anno. ©riproduzione riservata
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