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Il decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015 stabilisce, in conformità con la normativa europea, le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni.
La vinificazione dei prodotti è registrata attraverso le operazioni di pigiatura, svinatura e sfecciatura di seguito descritte.
Si evidenzia che le operazioni SVIN e SFEC sono utilizzabili anche per il solo cambio di categoria, ad esempio da MPF (Mosto parzialmente fermentato) a VNF (Vino nuovo in fermentazione) senza ottenere prodotti quali vinaccia o feccia.
Preliminare alla vinificazione è l'operazione CASD, mediante la quale le uve vengono introdotte nello stabilimento e prese in carico nel registro telematico, con tutte le specifiche e gli attributi in relazione alla tipologia di prodotto.
PIGI-Pigiatura. Con questa operazione partendo dalle uve viene registrato l'ottenimento di mosto d'uve o mosto parzialmente fermentato con ottenimento di raspi e/o di vinacce.
SVIN-Svinatura. Con questa operazione partendo da mosto viene registrato l'ottenimento di mosto parzialmente fermentato o vino nuovo in fermentazione con eventuale ottenimento di vinacce diraspate e fecce.
SFEC-Sfecciatura. Con questa operazione viene registrato l'ottenimento di fecce e/o la trasformazione da VNF a vino. Si utilizza anche per la sfecciatura di diverse categorie di prodotto nel corso dell'anno.