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pacchetto-ortofloro-plus Vademecum fermentazioni e rifermentazioni

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. l’articolo 10 del testo unico indica il periodo, che va dal 1° agosto al 31 dicembre, entro il quale è consentito raccogliere uve ed effettuare fermentazioni e rifermentazioni, salvo diverse disposizioni indicate nei disciplinari di produzione dop e igp. derogano da questa indicazione le fermentazioni e rifermentazioni che sono:. a) previste dai disciplinari di produzione, in tal caso occorre immediata comunicazione all’ufficio territoriale di competenza;. b) effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale “vivace”, nonché quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;. c) previste per la produzione di particolari vini, compresi i vini passiti e i vini senza ig che dovranno essere individuati con decreto annuale ministeriale d’intesa con le regioni e le province autonome interessate. fermentazione prodotti dop/igp. il decreto ministeriale n. 6706 del 23 novembre 2017 delimita la facoltà di fermentazioni fino al 30 giugno 2018 per:. 1) i vini igt/doc/docg che hanno le menzioni tradizionali “passito” “vin santo” “vendemmia tardiva” e menzioni similari;2) i vini igt/doc/docg che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature;3) i mosti igt/doc/docg di uva parzialmente fermentati con sovrappressione superiore ad 1 bar. fermentazione prodotti non dop/igp. le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2018 per i vini senza denominazione di origine o indicazione geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati e riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce. per il vino a denominazione di origine protetta colli di conegliano “torchiato di fregona” le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite entro il 31 agosto 2018. per l’utilizzo di tali deroghe, di cui ai punti 1. 2. e 3., non occorre la comunicazione all’ufficio icq territoriale. ©riproduzione riservata
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