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pacchetto-ortofloro-plus Durata minima del processo di elaborazione dei vini spumanti

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l'allegato ii del regolamento ce 609/09 fissa tempi diversi per il processo di elaborazione dei vini spumanti a secondadella “categoria” e della loro “classificazione”. per categoria si intende:a) spumanti generici, varietali e a igp;b) spumanti a dopper ciascuna delle categorie sopra indicate, si individuano ulteriori definizioni a seconda delle diversità qualitative, diproduzione e di commercializzazione.la suddivisione è la seguente:. 1)vino spumante. prodotto ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve o di vino. sicaratterizza per uno sviluppo di anidride carbonica, al momento della stappatura, proveniente esclusivamente dallafermentazione; inoltre se conservato ad una temperatura di 20 °c in ricepienti chiusi, presenta una sovrapressione noninferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione. infine il titolo alcolometrico totale delle partite non èinferiore a 8,5% vol. 2) vino spumante di qualità. prodotto ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve o di vino. sicaratterizza per uno sviluppo di anidride carbonica, al momento della stappatura, proveniente esclusivamente dallafermentazione; inoltre se conservato ad una temperatura di 20 °c in ricepienti chiusi, presenta una sovrapressione noninferiore a 3,5 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione. infine il titolo alcolometrico totale delle partite non èinferiore a 9% vol. 3) vino spumante di qualità di tipo aromatico. prodotto ottenuto utilizzando soltanto mosto di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che derivano da varietà diuve da vino figuranti in un elenco compilato dalla commissione. se conservato ad una temperatura di 20 °c inricepienti chiusi, presenta una sovrapressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione. infine iltitolo alcolometrico effettivo delle partite non è inferiore a 6% vol, mentre quello totale non può essere inferiore a10% vol. di seguito si riporta il periodo minimo del processo di elaborazione in base alla categoria di appartenenza:1. spumanti generici a.1) vino spumante: • durata del processo di elaborazione non stabilito. sarà il tempo necessario a raggiungere lasovrappressione minima di (3 bar) a.2) vino spumante di qualità: • durata del processo di elaborazione con fermentazione in recipiente chiuso minimo 6 mesi, mentrecon fermentazione in bottiglia minimo 9 mesi • durata del processo di elaborazione destinata a rendere spumante l'intera partita e durata dellapermanenza sulle fecce minimo 90 giorni e minimo 30 giorni se la fermentazione avviene inrecipienti provvisti di dispositivi agitatatori. a.3) vino spumante di qualità di tipo aromatico: • durata del processo di elaborazione non stabilito. sarà il tempo necessario a raggiungere lasovrappressione minima di (3 bar)2. spumanti a dopsono soggetti ai periodi minimi stabiliti dai singoli disciplinari di produzione, ma solo se più restrittivi dallenorme ue, come sotto meglio specificate: a.1) vino spumante: • durata del processo di elaborazione con fermentazione in recipiente chiuso minimo 6 mesi, mentrecon fermentazione in bottiglia minimo 9 mesi • durata del processo di elaborazione destinata a rendere spumante l'intera partita e durata dellapermanenza sulle fecce minimo 90 giorni e minimo 30 giorni se la fermentazione avviene in recipientiprovvisti di dispositivi agitatatori. a.2) vino spumante di qualità: • durata del processo di elaborazione con fermentazione in recipiente chiuso minimo 6 mesi, mentre con fermentazione in bottiglia minimo 9 mesi • durata del processo di elaborazione destinata a rendere spumante l'intera partita e durata della permanenza sulle fecce minimo 90 giorni e minimo 30 giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatatori. a.3) vino spumante di qualità di tipo aromatico: • durata del processo di elaborazione non può essere inferiore ad 1 mese, compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti. tipologie particolari tutelate. i vini spumanti di qualità con e senza dop qualora si intenda porli in commercio con espressioni tipo "metodo classico" oppure "fermentato in bottiglia" devono rispettare le seguenti disposizioni:• "metodo classico": che sia rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno 9 mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (cuvée);• "fermentato in bottiglia": la durata del processo di elaborazione, compreso l'affinamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dall'inizio del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvèe), non sia inferiore a 9 mesi. gsa studio ©riproduzione riservata
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