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Stop a pratiche abusive e commercio incontrollato: con il DM 13 febbraio 2018, n. 935, il MIPAAF è finalmente intervenuto per regolamentare la materia delle autorizzazioni di impianti viticoli, con particolare attenzione al tema della trasferibilità delle stesse.
L’entrata in vigore del decreto decorrerà dalla data di ratifica del provvedimento da parte della Corte dei Conti che, a distanza di quasi un mese dall’approvazione, non è ancora stata effettuata.
La disciplina normativa in vigore dal 2016 prevede la possibilità di reimpianto all’interno della stessa azienda: pertanto, il viticoltore che estirpa un vigneto può chiedere e ricevere automaticamente l’autorizzazione al reimpianto.
Visto che, in linea di principio, tali autorizzazioni non sono trasferibili, si sono verificati numerosi casi di aggiramento di tale divieto. Ciò avveniva attraverso la stipula di contratti di affitto tra l’”acquirente” ed il viticoltore interessato alla dismissione del proprio vigneto. A seguito dell’estirpo, l’affittuario provvedeva al reimpianto delle viti nei terreni di sua proprietà (facenti parte della medesima azienda), per poi risolvere anticipatamente il contratto di affitto con la controparte: con il trasferimento del diritto di impianto, infatti, si esaurisce l’interesse nel rapporto.
Tale operazione avveniva generalmente tra soggetti di diverse regioni, in quanto se in certe zone d’Italia il settore vinicolo va a gonfie vele, in altre aree la bassa redditività spinge molti viticoltori a valutare la dismissione delle coltivazioni.
Per porre un freno a tale pratica abusiva, il nuovo DM ha introdotto alcuni paletti: infatti, l’estirpazione dei vigneti effettuata prima del termine di 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione (affitto) non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione diversa da quella dell’estirpo.
La previsione sopra richiamata vale solo per gli atti di trasferimento temporaneo registrati dopo l’entrata in vigore del decreto: il pregresso, quindi, resta escluso dall’applicabilità della nuova disciplina.
Il DM 13 febbraio 2018 prevede inoltre, che, a partire dal 2018 (con riferimento alle richieste da presentare tra il 15/2 e il 31/3 di quest’anno), saranno rivisti alcuni parametri per la concessione delle autorizzazioni per la costituzione di nuovi impianti.
La prima novità riguarda l’ampiezza dell’area da impiantare: il decreto ha fissato tale misura in 50 ettari, ma le singole regioni hanno facoltà di ridurre la massima dimensione ammissibile.
Un altro principio introdotto dal decreto riguarda il caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie disponibile (6.685 ettari in Italia per il 2018). In tal caso, ciascuna regione può garantire il rilascio di autorizzazioni fino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti.
Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria compilata su base regionale, fino all’esaurimento degli ettari da assegnare, in base ai criteri di priorità stabiliti da ogni regione. Essi possono agevolare diverse tipologie aziendali, tra cui:
Sono previsti, inoltre, ulteriori vincoli per le nuove assegnazioni: per limitare i fenomeni abusivi, è stato previsto l’obbligo di mantenimento del vigneto per almeno cinque anni dopo il reimpianto. Le estirpazioni di un nuovo impianto prima di tale scadenza non danno origine ad alcuna autorizzazione.