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pacchetto-ortofloro-plus Prodotti acquistati da privati e trasportati a cura del venditore

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l’art. 11 del tua (testo unico sulle accise) d.lgs 504/95, al punto 2, prescrive che “2. possono considerarsiacquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi. a) bevande spiritose, 10 litri;b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;c) vino, 90 litri,di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;d) birra, 110 litri …”. il medesimo articolo al punto 4, specifica che “i prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportatiin quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per glistessi devono essere osservate le disposizioni di cui all’articolo 10”. con il riferimento all’articolo 10 del tua 504/95, la norma prescrive anche che se il prodotto è giàstato immesso in consumo in altro stato membro, l’accisa è comunque dovuta nel paese in cui in caso èdetenuto a scopo commerciale. l’esempio. affrontiamo ora l’esempio di un turista, residente in altro stato membro, che in visita in italia compra deiprodotti sottoposti ad accisa, nei limiti della franchigia di cui all’art.11 del tua 504/95, esempio qualchecartone di vino, per consumarselo a casa propria. ora supponiamo che il privato da casa propria, avendoterminato il vino precedentemente acquistato, contatti l’azienda italiana da cui aveva acquistatoprecedentemente i prodotti chiedendo una nuova fornitura di vino.come abbiamo visto, tale transazione non rientra più nella casistica previste dall’art. 11 del tua 504/95, inquanto il prodotto non verrà direttamente trasportato dal privato. pertanto, tale norma non è piùapplicabile.in questo caso potrà essere adottata la vendita in sospensione verso un deposito fiscale logista nel paesedi destinazione, ovvero verso destinatari registrati o destinatari registrati temporanei, da considerare peròche tale tipologia di vendita risulta complicata e molto costosa per transazioni di piccola entità. la soluzione. la soluzione è l’applicazione delle procedure previste a livello comunitario per le vendite a distanzache, per l’italia, sono previste e descritte dall’art. 10bis del tua 504/95. occorre che il venditore nomini,presso lo stato membro in cui risiede l’acquirente privato, un rappresentante fiscale che designato dalvenditore italiano assolve le accise, se dovute, e l’iva sui prodotti spediti e già immessi in consumo in italia.pertanto, ai fini di una corretta applicazione della procedura delle vendite a distanza, il venditore italianodovrà designare il rappresentante fiscale e ottemperare alle prescrizioni previste nello stato membro didestinazione in tema di vendite a distanza, in recepimento della dir. ce/18/2008. rimborso accisa. per quanto attiene a quei prodotti che in italia sono soggetti ad aliquota positiva (tutti eccetto il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra) in applicazione dell’art.10bis, comma 7, del tua 504/95 è prescritto che “per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello stato, acquistati da un soggetto stabilito in un altro stato membro, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, spediti o trasportati, direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo stato membro, l’accisa pagata nel territorio dello stato è rimborsata ai sensi dell’articolo 14, comma 3, su richiesta del venditore, a condizione che quest’ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, nello stato membro di destinazione dei prodotti, alle procedure di cui al comma 3.”. territorialità dell’ivaper quanto attiene invece all’iva, l’agenzia entrate, in esito a una consulenza giuridica, con nota prot. 20462/2013, del 15/2/2013 ha chiarito che: “…alla luce di una corretta lettura dell’art.41, comma 1, lett. b), per i beni soggetti ad accisa, il luogo di tassazione va sempre individuato nel paese di destinazione, quando il trasporto è effettuato dal fornitore o per suo conto. al contrario, se il trasporto viene effettuato dall’acquirente, torna di applicazione il criterio generale di cui all’art. 7bis del d.p.r. n. 6433 del 1972, con conseguente tassazione nel paese di origine”. gsa studio ©riproduzione riservata
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