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A seguito della pubblicazione del nuovo Reg. UE 2018/273 relativamente ai documenti di accompagnamento per i prodotti vitivinicoli vi sono alcune conferme e novità rispetto alla normativa precedente. Si ricorda, tra l'altro, che il sopracitato regolamento CE 2018/273 ha abrogato definitivamente il Reg. CE 436/2009 con decorrenza dal 3/3/2018.
L'articolo 8 prevede che, ai fini dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1308/2013 "OCM unica", ciascun trasporto di prodotti vitivinicoli effettuato tra viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori o commercianti, oppure tra detti operatori e i rivenditori al minuto, è scortato da un documento di accompagnamento. Inoltre gli operatori devono essere in grado di presentare il documento di accompagnamento alle autorità competenti in qualsiasi momento del trasporto, infine il documento di accompagnamento può essere utilizzato per una sola partita.
Rispetto alle precedenti disposizioni si evidenzia che l'esonero all'emissione del documento di accompagnamento, previsto per le sole uve, è stato ampliato anche a tutti i prodotti vitivinicoli innalzando il limite da 40 km a 70 km. Infatti l'articolo 9 prevede l'esonero per i prodotti vitivinicoli trasportati dal vigneto ai locali di vinificazione, tra due locali della stessa impresa o tra i locali appartenenti a un gruppo di produttori, senza cambiamento di proprietario, a condizione che il trasporto sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento e la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km. Nulla cambia invece per il trasporto di fecce e vinacce, confermando sia l'esonero in caso della pratica del "ritiro sotto controllo" che in caso il trasporto stesso, diretto ad una distilleria o acetificio, sia scortato da una bolletta di consegna autorizzata.