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Per poter riportare, nell'etichettatura di un vino, la dicitura "senza solfiti aggiunti" occorrono due requisiti:
1) i solfiti presenti nel vino devono essere il frutto della sola fermentazione naturale, quindi non devono essere stati aggiunti altri solfiti durante il processo di vinificazione;
2) la loro concentrazione non deve superare il limite di 10 mg/litro in termini di SO2 totale.
In realtà, le normative europee in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli (Reg. 1308/13 e il Reg. 607/09) e dei prodotti alimentari in generale (Reg. 1169/11) nulla dicono al riguardo, anzi prescrivono l'obbligo opposto: il consumatore deve essere avvertito dell'eventuale presenza, e non dell'assenza, di sostanze allergeniche all'interno di un prodotto alimentare.
In merito, il Reg. 1169/111 sancisce infatti l'obbligo di indicare in etichetta gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici o i loro derivati usati nella fabbricazione o preparazione dell'alimento, e ancora presenti nel prodotto finito anche in forma alterata, rientranti tra quelli riconosciuti dallo stesso legislatore europeo come causa di allergie o intolleranze.
Le modalità con cui gli allergeni devono figurare in etichetta sono due, alternative tra loro:
1) se è presente l'elenco degli ingredienti ci deve essere un riferimento chiaro alla sostanza o al prodotto la cui denominazione deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati (per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo);
2) in mancanza di tale elenco, deve essere riportata la denominazione della sostanza o del prodotto allergizzante preceduta dal termine "contiene" in un carattere chiaramente leggibile.
Requisiti per l'indicazione in etichetta - I solfiti e l'anidride solforosa rientrano nelle sostanze ritenute allergizzanti quando si trovano all'interno del prodotto in concentrazioni superiori a 10 mg/litro in termini di SO2 totale, con conseguente obbligo di indicazione della loro presenza in etichetta. Se, invece, i limiti di legge non risultano superati e non c'è stata nemmeno aggiunta di solfiti nel vino - come anticipato - è possibile indicare in etichetta la dicitura "senza solfiti aggiunti" o una similare, come sancito ufficialmente dalla Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione Europea, interrogata sul tema dal Mipaaf.
È importante evidenziare che tale indicazione rientra tra quelle facoltative, fornite volontariamente al consumatore, e, pertanto, deve rispettarne i requisiti: deve essere precisa, chiara e facilmente comprensibile per il consumatore, non deve indurre in errore, non può essere ambigua o fuorviante, deve essere veritiera, senza attribuire all'alimento condizioni particolari che non possiede.
Conseguentemente si suggerisce di riportare la dicitura, in una parte separata, in caratteri di dimensione, colore, evidenza non più grandi di quelli usati per le altre indicazioni obbligatorie. L'operatore dev'essere, quindi, in grado di dimostrare, in base a criteri oggettivi, di non aver aggiunto solfiti nel corso dell'intero processo di formazione del vino.
L'indicazione "senza solfiti aggiunti" non esprime, pertanto, un concetto di assenza totale di solfiti nel vino, evento non possibile in quanto questi vengono sviluppati naturalmente dai lieviti nella fase di fermentazione del vino. Di conseguenza, non è consentito inserire in etichetta la dicitura "senza solfiti".