Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
GSA Studio
pacchetto-ortofloro-plus Sanzioni in materia di etichettatura

Please publish modules in offcanvas position.

. il 9 maggio 2018 è entrato in vigore il d.lgs. 15 dicembre 2017 n. 231 riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni al reg. n. 1169/2011. la parte innovativa del regolamento riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili nel caso di violazioni sugli obblighi di etichettatura, con la pregiudiziale “salvo che il fatto costituisca reato”, ovvero solamente nel caso in cui il fatto non costituisca reato si procederà all’applicazione delle sanzioni. qualora emergessero profili di responsabilità penale si procederà direttamente all’azione e sanzione penale. ulteriore novità riguarda l’introduzione del “soggetto responsabile” delle informazioni sugli alimenti, definito come l’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, o il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato; può essere il produttore, il confezionatore o il venditore. la mancata apposizione in etichetta delle informazioni obbligatorie o la loro difformità rispetto a quanto previsto da normativa, comporta sanzioni che variano da 500 euro a 40.000 euro. data la complessità di casistiche e le relative sanzioni previste si riportano di seguito soltanto alcune delle infrazioni più gravi:. da 3.000 a 24.000 euro per la violazione delle disposizioni sulle pratiche leali d’informazione;. da 500 a 4.000 euro per l’operatore che fornisce alimenti di cui conosce la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti;. da 2.000 a 16.000 euro per l’operatore che modifica le informazioni che accompagnano un alimento;. da 1.000 a 8.000 euro per l’operatore che non assicura che le informazioni sugli alimenti non preimballati siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti;. da 5.000 a 40.000 euro pe la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze;. da 3.000 a 24.000 euro per la mancata apposizione in etichetta delle indicazioni obbligatorie (elencate all’art. 9 del reg. 1169/2011);. da 2.000 a 16.000 euro per la violazione delle disposizioni relative ai contenuti e alle modalità di indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza;. da 500 a 4.000 euro per le violazioni in materia di titolo alcolometrico;. da 1.000 a 8.000 euro per l’omissione dell’indicazione del lotto. sono state individuate alcune agevolazioni di pagamento che si riportano di seguito:. pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) entro 60 giorni dalla contestazione;. ulteriore riduzione del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni;. l’adozione della sola diffida a provvedere entro 20 giorni alla regolarizzazione senza applicazione di sanzioni, nel caso in cui vengano contestate per la prima volta delle violazioni sanabili;. per le microimprese è prevista la riduzione a 1/3 delle sanzioni. gsa studio ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale