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Il 9 maggio 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 15 dicembre 2017 n. 231 riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni al Reg. n. 1169/2011.
La parte innovativa del regolamento riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili nel caso di violazioni sugli obblighi di etichettatura, con la pregiudiziale “salvo che il fatto costituisca reato”, ovvero solamente nel caso in cui il fatto non costituisca reato si procederà all’applicazione delle sanzioni. Qualora emergessero profili di responsabilità penale si procederà direttamente all’azione e sanzione penale.
Ulteriore novità riguarda l’introduzione del “soggetto responsabile” delle informazioni sugli alimenti, definito come l’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, o il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato; può essere il produttore, il confezionatore o il venditore.
La mancata apposizione in etichetta delle informazioni obbligatorie o la loro difformità rispetto a quanto previsto da normativa, comporta sanzioni che variano da 500 euro a 40.000 euro.
Data la complessità di casistiche e le relative sanzioni previste si riportano di seguito soltanto alcune delle infrazioni più gravi:
Sono state individuate alcune agevolazioni di pagamento che si riportano di seguito: