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Le modalità di indicazione del titolo alcolometrico effettivo variano a seconda che sia dichiarato sui documenti di trasporto o in etichetta.
Infatti nel primo caso viene espresso come unità o decimi di unità di % vol (es. 9,3 – 10 – 10,5 – 11,7): è pertanto ammessa l’indicazione del decimale, ma non quella dei centesimi.
Nel secondo caso, invece, deve essere indicato come unità o mezze unità di % vol (10,5 – 11, 5 – 12) e quindi non sono ammessi né i decimali diversi dalla mezza unità né i centesimi.
L’altra importante differenza che sussiste nel riportare il titolo alcolometrico si evidenzia per la tolleranza ammessa.
Nei documenti di trasporto la tolleranza consentita è di 0,2% vol in più o in meno rispetto a quanto risultante effettivamente dall’analisi.
Per le etichette, invece, la tolleranza concessa è di 0,5% vol in più o in meno per i vini tranquilli ad eccezione dei vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi, dei vini da uve stramature e dei vini Dop/Igp che sono stati immagazzinati tre anni in bottiglia, per i quali la tolleranza è di 0,8% vol in più o in meno.
Oltre a questo in etichetta si considera anche la tolleranza analitica che è di 0,19% vol in più o in meno a seconda del metodo di analisi adottato.