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La vinificazione in conto lavorazione presso terzi è una modalità produttiva adottata da molte aziende che preferiscono affidare le fasi di pigiatura e vinificazione ad un altro soggetto.
Il presupposto iniziale è che entrambe le aziende siano ubicate all’interno della zona di vinificazione della Dop/Igp che si intende produrre. Inoltre in ogni fase della vinificazione i prodotti che l’azienda ha conferito al soggetto terzo devono essere facilmente distinguibili da quelli del ricevente, così come la registrazione dei carichi e delle varie operazioni in tutto il ciclo produttivo, compresi quindi anche i raspi, le vinacce e le fecce.
L’azienda cedente può prevedere di far eseguire anche l’imbottigliamento al soggetto terzo, in tale caso si deve tener conto della normativa in materia di etichettatura che impone di indicare chi effettua l’imbottigliamento.
Infine secondo quanto indicato dall’art. 2 del Reg. Ue n.273/2018, riportato di seguito, si intende per produttore sia chi trasforma in proprio, sia colui che fa trasformare le uve, i mosti o il vino nuovo in fermentazione in vino.
“Per produttore si intende la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che trasforma in proprio uve fresche, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione in vino o mosto a fini commerciali, o li fa trasformare per proprio conto”.