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La certificazione di un vino di qualità è una procedura articolata e complessa, che spesso scoraggia i produttori e, comunque, rende loro la vita difficile.
Per agevolare la vita di chi deve procedere alla registrazione o alla modifica delle indicazioni geografiche del vino, la UE sta lavorando ad una bozza di regolamento, con cui si dovrebbero semplificare le procedure, allineandole a quelle, meno articolate, previste per altri settori alimentari.
Tra i temi oggetto di revisione ci sono anche le modalità di modifica della specificità del prodotto, le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e dei termini tradizionali, ma anche procedure di opposizione, modifiche di prodotto specifiche, la gestione del registro delle denominazioni protette, la cancellazione e l’uso di simboli, nonché l’instaurazione di un adeguato sistema di controlli.
Come detto, uno degli obiettivi è quello di semplificare la procedura di registrazione di un vino di qualità.
Oggi, i richiedenti devono istruire la pratica fornendo dettagli sull’area geografica, sulle caratteristiche del prodotto derivanti dalla collocazione geografica e sulla relazione causale tra territorio e qualità specifiche del prodotto stesso.
La nuova proposta prevedrebbe una significativa riduzione degli adempimenti e dei dati da fornire: i produttori, infatti, dovrebbero indicare il solo nesso causale tra caratteristiche del territorio e le caratteristiche peculiari del prodotto.
Un altro aspetto su cui si concentra la nuova bozza di decreto è il tema dei controlli, i quali dovrebbero essere regolamentati in maniera più dettagliata rispetto a quanto non avvenga nella normativa attuale.
La verifica annuale effettuata dagli organismi di controllo è oggi eseguita tramite un esame organolettico e analitico per i prodotti a denominazione di origine, mentre per quelli a indicazione geografica possono essere controllati anche solo per mezzo di soli controlli analitici.
L’analisi è preordinata a verificare la conformità dei prodotti con le condizioni specifiche indicate nei relativi disciplinari.
La competenza dei controlli è posta in capo ai singoli Stati in cui ha luogo la produzione. Questi possono decidere di effettuare controlli casuali basati sull’analisi del rischio, controlli a campione o controlli massivi.
Nel caso in cui si scelga di effettuare controlli casuali o controlli a campione, i singoli Stati dovranno predeterminare il numero di controlli e/o le modalità di campionamento al fine di garantire la rappresentatività dell’intera area geografica e del volume dei prodotti commercializzati o detenuti in vista della loro commercializzazione.