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La L. 604/1954, articolo 3 dispone che per conseguire le agevolazioni tributarie l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai n. 1, 2 e 3 articolo 2. Il successivo articolo 4 prevede che, in luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall'articolo 3, può essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro 3 anni da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente. È previsto poi che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di 3 anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente. L'articolo 5 dispone, infine, che quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio previsto dall'articolo 4, comma 1, né quello definitivo previsto dall'articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro e ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all'ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui all'articolo 4, comma 2. L'espressa previsione nell'articolo 4, comma 2, secondo cui in difetto di tempestiva presentazione di detto certificato sono dovute le normali imposte; il correlato disposto dell'articolo 4, comma 3, secondo cui l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero di tali imposte ordinarie si prescrive col decorso di 3 anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente, ovverosia dalla scadenza del termine concesso al contribuente per la presentazione del certificato definitivo recante l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2; nonché il disposto dell'articolo 5 che espressamente prevede il diritto di rimborso per il contribuente che non abbia presentato alcun certificato, impongono di ribadire la natura decadenziale del termine suddetto tanto nel caso in cui l'acquirente, all'atto dell'acquisto, sia già in possesso della certificazione definitiva, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente. Ne deriva che la effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in capo all'acquirente non osta al recupero delle normali imposte da parte dell'Agenzia delle entrate qualora il contribuente non abbia prodotto il certificato nei termini decadenziali previsti (cfr. sentenze n. 25438/2015 e n. 5349/2013).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione