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In tema di sanzioni tributarie, gli illeciti previsti dagli artt. 5, comma 4-bis, e 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997, sono distinti e non assorbibili l’uno nell’altro. La sanzione per dichiarazione infedele, relativa alla presentazione di una dichiarazione con esposizione di un'imposta inferiore a quella dovuta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 5, comma 4-bis), non consuma né ricomprende la sanzione per illegittima detrazione dell’imposta (art. 6, comma 6). Gli illeciti si differenziano per condotta, struttura, tempi e beni giuridici tutelati. La loro autonomia impedisce l’applicazione del principio di consunzione, salvo esplicita previsione normativa. La Corte ribadisce che l'eventuale commistione fattuale tra le condotte non può giustificare una riduzione automatica delle sanzioni, riconoscendo piena legittimità alla cumulabilità delle stesse nei limiti previsti dalla legge.