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In tema di opzione per il regime impositivo di cui all'art. 32, TUIR, alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dall'art. 1, commi 1093 e 1095, della Legge n. 296/2006 e dal D.M. 27 settembre 2007, n. 213, qualora una società agricola sia in possesso dei requisiti sostanziali prescritti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004 sin dall'inizio del periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale e risultino soddisfatti i requisiti formali ivi previsti all'art. 6, tale opzione può essere esercitata a partire dal medesimo periodo d'imposta. Dunque, le società di persone, a responsabilità limitata o cooperative rivestenti la qualifica di società agricole ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004 possono esercitare l'opzione per il regime impositivo di cui all'art. 32, TUIR, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, secondo le modalità alternativamente previste dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 442/1997, applicabili in virtù del rinvio contenuto nell'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale. In base a tale disciplina normativa, l'opzione è esercitabile anche con riferimento all'arco temporale decorrente dall'inizio dell'attività sociale, ove non coincidente con l'inizio dell'anno.