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La ruralità del fabbricato ad uso abitativo è riconosciuta, oltre al titolare dell’immobile, all’affittuario, e al pensionato (D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3, lett. a, punti 1, 2, 3, e 4), anche a colui che utilizza la costruzione in qualità di socio o amministratore di società agricola, come delineata dal D.Lgs. n. 99/2004, art. 2 (stesso Decreto, comma 3, lett. a, punto 5), avente la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).