Come noto, la rinunzia all’eredità, disciplinata agli artt. 519 e seguenti del Codice Civile, è un negozio giuridico unilaterale, non soggetto a termini e condizioni, con il quale il chiamato rinuncia agli effetti della c.d. delazione ereditaria (art. 457 c.c.) che rappresenta l'offerta del patrimonio ereditario ad un soggetto, al quale compete, pertanto, il diritto di accettare il lascito. Con essa, quindi, l’interessato non assume la qualità di erede, rimanendo del tutto estraneo all’eredità.
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