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Qualora le perdite di esercizio riducano il capitale sociale entro il minimo legale (pari a 10.000 euro per le Srl e a 50.000 euro per le Spa), la disciplina civilistica e, in particolare, l’art. 2482-ter, Codice Civile, per le Srl e l’art. 2447, Codice Civile, per le Spa, impone agli amministratori di convocare, senza indugio, l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti e di redigere una relazione sulla situazione patrimoniale della società il più possibile aggiornata. Allo stesso modo, ai sensi degli art. 2482-bis e 2446 c.c., deve essere convocata l’’assemblea dei soci qualora il capitale sia diminuito di oltre un terzo, pur non scendendo oltre i limiti predetti.