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La prova del trasporto a destinazione dei beni costituisce una delle condizioni che legittimano l’applicazione del regime di non imponibilità IVA accordato alle cessioni intracomunitarie. L’art. 45-bis, Regolamento (UE) n. 282/2011, ha introdotto una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto dei beni nel Paese membro di destinazione, elencando puntualmente la relativa documentazione probatoria.