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L’art. 16 della L. 203/1982 prevede che ciascuna delle parti del contratto di affitto di fondo rustico sia libera di apportare al fondo delle migliorie purché non ne venga modificata la destinazione agricola. Detto in altri e più chiari termini, i miglioramenti al fondo sono concessi nella misura in cui non incidano sulla vocazione colturale della zona.