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Cambia il tasso di interesse legale. Aggiornate le tabelle dell'usufrutto e del vitalizio

Dall'1.1.2014 il tasso di interesse legale passa dal 2,5% all’ 1%.
Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione dell'usufrutto vitalizio, nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.

Nel corso degli ultimi anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche:

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La modifica in esame si riflette in ambiti diversi.

Fra i principali ricordiamo la DETERMINAZIONE DELL’USUFRUTTO VITALIZIO.

Di seguito si riporta la tabella aggiornata con  i nuovi coefficienti utilizzabili dall’1.1.2014 per il calcolo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà.

05-2014-tab2 Cambia il tasso di interesse legale. Aggiornate le tabelle dell'usufrutto e del vitalizio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tasso legale si riflette altresì sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, al fine di  regolarizzare,  dall’1.1.2014,  tramite  il  ravvedimento operoso, le omissioni / irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA,  IRPEF, ritenute, ecc.). Rispetto al 2013, il costo del ravvedimento per il contribuente sarà minore.

Qualora nel 2014 si provveda a regolarizzare violazioni commesse nel 2013, gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità e pertanto nella misura del 2,5% fino al 31.12.2013 e 1% dall'1.1.2014.

La misura del tasso di interesse legale acquista rilevanza anche in caso di rateizzazione delle somme dovute nell’ambito degli istituti deflattivi del contenzioso in quanto determina la misura degli interessi dovuti su ciascuna rata, ossia nei seguenti istituti:

  • adesione agli inviti al contraddittorio, ex art. 5, D.Lgs. n. 218/97;
  • adesione ai processi verbali di constatazione, ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97;
  • acquiescenza all’accertamento, ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97;
  • accertamento con adesione, ex art. 8, D.Lgs. n. 218/97;
  • conciliazione giudiziale, ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92.

 

 

 



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