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Anche per la cassazione il riconoscimento del requisito della ruralità ha effetto retroattivo

Le domande per il riconoscimento del requisito della ruralità producono i loro effetti retroattivamente per i cinque anni antecedenti a quello in cui sono state presentate.

Questo principio è stato finalmente riconosciuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 422 del 10 gennaio 2014 ha annullato una sentenza della corte d’appello imponendo l’applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 5 ter, del D.L. 102/2013.

Quest’ultima disposizione (norma di interpretazione autentica) ha, infatti, cristallizzato il principio secondo cui le domande di variazione catastale, presentate ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 2 bis, del D.L. 70/2011, e l’inserimento nelle risultanze catastali della postilla della ruralità hanno effetto retroattivo.

L’effetto della disposizione contenuta nel D.L. 102/2013 è dirompente poiché i contribuenti che hanno ottenuto la qualifica della ruralità per i immobili precedentemente accatastati in altra categoria, si trovano ora legittimati a non aver pagato l’ICI, oppure, se lo hanno fatto, a chiederne il rimborso.

I nostri esperti di Consulenzaagricola.it da tempo portano avanti questi principi finalmente riconosciuti e condivisi anche dalla Corte di Cassazione, nella speranza che quanto previsto dalla legge (D.L. 102/2013) non venga poi travisato da interpretazioni poco condivisibili, come accadde in passato con un’altra disposizione molto simile a quella in esame (art. 23 del D.L. 207/2008).

 

 



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