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Piccola mobilità. No alle agevolazioni

I lavoratori licenziati per giustificato motivo da aziende con un numero di dipendenti inferiori a 15, maturano il diritto all’iscrizione negli elenchi della così detta Piccola Mobilità.  

L’scrizione non consente a questi soggetti di percepire alcuna indennità, ma fino al 31.12.2012 dava diritto alle aziende assuntrici di questi lavoratori di beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa in materia di Mobilità.

L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% a carico del datore di lavoro per una durata variabile a seconda della tipologia di contratto sottoscritto.

La norma che prevedeva  l’applicazione della  medesima agevolazione anche alle assunzioni di lavoratori iscritti nella piccola mobilità è stata oggetto di continue proroghe sino al 31.12.2012 data oltre la quale il beneficio ha terminato la sua validità. Al riguardo si sono susseguite numerose circolari Inps sino all’ultima del 25 ottobre 2013 n. 150 nella quale l’Istituto dopo aver ricevuto parere positivo da parte del Ministero del Lavoro ha definitivamente chiarito che:

Non è possibile beneficiare delle agevolazioni per assunzioni, effettuate nel 2013 di lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato interrotto per giustificato motivo nel 2013. Stessa cosa vale per proroghe o trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti il cui inizio è antecedente il 2013.

L’Inps ha poi precisato che, in via cautelativa, l’agevolazione viene eliminata con decorrenza 31.12.2012 anche per i rapporti agevolati il cui decorso è antecedente a questa data.

Pertanto a conclusione di quanto sopra riportato, i datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità non potranno beneficiare delle agevolazioni previste con decorrenza 01.01.2013.

 

 



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