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Il notaio garante dei trasferimenti immobiliari

Entro il 30 aprile 2014 dovrà essere emanato il decreto attuativo che prevede in capo al Notaio rogitante l’onere di trasmettere al venditore il prezzo della compravendita immobiliare dopo aver ricevuto la somma in deposito dall’acquirente e dopo aver fatto tutte le verifiche del caso.

Con questa procedura, già operativa in Francia, il legislatore ha voluto fornire ulteriori garanzie e maggior equilibrio fra le parti contraenti.

Infatti, non sono rari i casi in cui alcuni acquirenti si siano trovati ipotecati immobili acquistati senza nessun vincolo, solo perché l’iscrizione dell’ipoteca è avvenuta il giorno prima della trascrizione dell’atto di vendita.

In questi casi il Notaio, prima di consegnare la somma al venditore, ne avrebbe utilizzata una parte per liberare i beni dal gravame iscritto in precedenza.

Il notaio che riceve il deposito del prezzo, deve versarlo in un apposito conto infruttifero che deve essere utilizzato esclusivamente per questo scopo e costituisce patrimonio separato da quello personale e pertanto:

  • Non a disposizione degli eredi;
  • Estraneo al regime patrimoniale coniugale;
  • Impignorabile dagli eventuali creditori;

 

 



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