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IVA per cassa. Novità

27 gen 2014 | Circolare n. 22/2014

IVA per cassa. Novità

 

A decorrere dall’1.12.2012 è entrato in vigore il nuovo regime della liquidazione “IVA per cassa”. Tale regime può essere adottato per le imprese/lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno realizzato o prevedono di realizzare in caso di inizio attività, un volume  d’affari non superiore a € 2 milioni. Tale valore sarà desumibile dal mod. IVA 2014.

Il regime in esame si applica alle cessioni di beni/prestazioni  di servizi rese nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa/arte professione, ossia  nei rapporti impresa- impresa, impresa- lavoratore autonomo, lavoratore autonomo-impresa, ecc.

Sono escluse dall’applicazione del suddetto regime alcune operazioni quali ad esempio: le operazioni con applicazione di “regimi speciali” dell’IVA; operazioni con assolvimento dell’imposta da parte dell’acquirente/committente mediante il “reverse charge”; cessioni intraUE/esportazioni; importazioni di beni etc.

La liquidazione “IVA per cassa” è applicabile sia alle  operazioni attive   che  alle operazioni passive  e si caratterizza dal differimento:

  • dell’esigibilità dell’IVA a debito;
  • della detrazione dell’IVA a credito.

In merito si evidenzia che il differimento dell’esigibilità dell’IVA a debito e della detrazione dell’IVA a credito diviene comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di 1 anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

L’adozione del regime in  esame si desume dal comportamento concludente del  contribuente.  Tuttavia, è necessario manifestare l’opzione nel quadro VO del mod. IVA relativo  all’anno di esercizio. Tale opzione vincola per almeno un triennio, salvo il caso di superamento del previsto limite del volume  d’affari (in tal caso  torna applicabile il regime ordinario).

La possibilità di rinviare il versamento dell’IVA al momento dell’incasso, in momenti di difficoltà finanziarie, non può che essere valutato positivamente. Il regime dell’IVA per cassa può essere adottato a prescindere dal tipo di contabilità (semplificata/ordinaria). Tuttavia per una contabilità semplificata ciò si traduce in una maggiore complessità e attenzione della gestione contabile in quanto devono essere considerate le movimentazioni finanziarie.

Infine, va prospettato che la scelta del regime dal 2014 vincola la relativa adozione almeno fino al 2016 e pertanto ciò richiede la valutazione dell’evoluzione dell’attività esercitata.

 



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