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Anche i fabbricati rurali pagheranno la TASI. Vediamo in che modo.

 

Tutti gli immobili compresi quelli rurali sono soggetti al pagamento della TASI ossia la nuova tassa sui “servizi indivisibili”.

I fabbricati rurali strumentali, e solo questi, avranno però un trattamento agevolato in quanto i comuni non potranno applicare un’aliquota superiore all’1 per mille. 

Per i fabbricati rurali ad uso abitativo invece non spetta alcuna agevolazione. 

La base imponibili per la determinazione dell’imposta è la medesima che viene calcolata per il calcolo dell’IMU con la sola differenza che mentre ai fini IMU i fabbricati rurali strumentali non pagano l’imposta gli stessi fabbricati ai fini della TASI devono pagare. 

Questo nuovo tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, oppure aree edificabili.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. 

A differenza dell’IMU, la TASI viene pagata anche dall’affittuario o dal comodatario nella misura che può variare dal 10 al 30%  a secondo della delibera che verrà assunta. 

E’ stata infine stabilita una clausola di salvaguardia la quale prevede che la somma delle due imposte (IMU + TASI) non possa essere superiore a quello che si pagherebbe ai fini IMU con l’aliquota del 6 per mille, ma questa regola vale sole per le prime case. 

Per le altre tipologie di immobili e per le seconde case invece, ai comune è impedito di sconfinare oltre il 10.6 per mille. 

Salvo modifiche dell’ultima ora la TASI si pagherà entro il 16 giugno 2014. I comuni potranno comunque prevedere due rate a cadenza semestrale.

 



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