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Tassazione agevolata anche senza piano colturale

Per poter beneficiare della tassazione agevolata prevista dall’art. 7 della legge 984/1977 risulta sufficiente che le cooperative e le società forestali acquistino fondi o aziende agricole, senza che le stesse siano tenute a presentare il piano regionale di coltura e conservazione dei terreni rimboschiti o migliorati.

È quanto  riaffermato  dalla  Corte  di  Cassazione  con  la  sentenza n. 26771, depositata il 29/11/213, la quale ha accolto il ricorso di una società semplice contro l’Agenzia delle entrate.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale il fisco revocava il beneficio fiscale (imposte di registro e ipotecarie in misura fissa), con riferimento all’acquisto di un’azienda agricola.

Il primo grado di giudizio accoglieva il ricorso del contribuente. I giudici della Commissione Tributaria Regionale, al contrario, hanno accolto l’appello  degli  Uffici,  ritenendo  che  per  poter  accedere  alle agevolazioni, la contribuente avrebbe dovuto presentare sia il piano di coltura regionale e conservazione (art. 10 L. 984/1977), sia effettuare i relativi lavori di forestazione.

La contribuente ha provveduto a ricorrere al giudizio della Cassazione, sostenendo l’autonomia delle due norme (quella dell’agevolazione fiscale art. 7 e quella del piano di coltura art. 10), pertanto ritenendo errata la decisione dei giudici del riesame per i quali il diritto dell’agevolazione dipendesse dalla presentazione del piano e dell’effettuazione dei lavori di forestazione.

I giudici della Corte, hanno accolto il ricorso della contribuente perché fondato. In particolare, alla luce dell’orientamento consolidato della Corte, hanno ritenuto che non vi è alcuna correlazione tra quanto riportato all’art. 7 della L. 984/1977 e quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 10 della medesima legge, stabilendo che per l’applicazione  delle  agevolazioni,  non  è  richiesta l’effettiva realizzazione degli interventi di forestazione.

Si precisa che quanto sopra analizzato fa riferimento a benefici che dal 1° gennaio 2014 non sono più previsti, in quanto, a tale data, sono decadute tutte le agevolazioni riguardanti l’acquisto a titolo oneroso di immobili.

 

 



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