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Aliquota ordinaria per la cessione di acque di sorgente

 

Con la risoluzione 11/E del 17 gennaio 2014, l’Agenzia delle entrate ha fornito delucidazioni in merito all’aliquota applicabile alla cessione di acque di sorgente.
Il D.lgs. n. 176/2011, in attuazione di disposizioni comunitarie, differenzia le acque minerali naturali dalle acque destinate al consumo umano. 

Detto decreto, opera un ulteriore differenziazione tra “acque minerali naturali”, che hanno un elevato grado di purezza e determinate caratteristiche chimiche per le quali l’acqua acquisisce proprietà bene- fiche per la salute umana e “acque di sorgente”, che provengono da falde o giacimenti sotterranei, destinate al consumo umano. 

Nella tabella  A parte III, allegata al D.P.R.  633/72, in particolare al punto 81, viene stabilito che per la cessione di “acqua e acque minerali”, venga applicata l’aliquota ridotta del 10%. 

Nonostante ciò, l’art. 5 del D.L. n. 261/1990 ha stabilito che per la cessione ed importazione delle acque minerali debba essere applicata l’aliquota IVA ordinaria. 

L’Agenzia delle Entrate, prendendo in considerazione quanto già detto dall’Agenzia delle Dogane nel settembre 2012, ha riconosciuto che sebbene vi siano caratteristiche simili tra le acque di sorgente e quelle minerali, la normativa da applicare alla cessione di acque di sorgente è la  medesima  delle  “acque  destinate  al  consumo  umano”  (D.  Lgs. 31/2011). 

Inoltre, l’Agenzia delle entrate, ha chiarito che l’aliquota ridotta al 10% deve essere applicata solamente all’”erogazione di acqua”, pertanto deve  intendersi  per  il  solo  servizio  reso  mediante  contratti  di fornitura, con allacciamento alla rete idrica comunale. 

Alla  luce  di  ciò,  l’aliquota  applicabile  alla  cessione  di  acque  da sorgente, anche se chimicamente simili all’acqua potabile, è quella ordinaria del 22%.

 



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