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L'Agenzia mette in discussione il concetto di fondo rustico

 

Anche a seguito dell’introduzione della nuova imposta di registro gli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e i coltivatori diretti (CD) iscritti nella relativa previdenza agricola possono continuare ad usufruire delle agevolazioni PPC (Art. 2, comma 4 bis del Dl 194/2009). 

Tali agevolazioni consistono nella possibilità di acquistare terreni agricoli e fondi rustici con l’applicazione dell’imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa (200 Euro) e di quella catastale nella misura proporzionale dell’1%.

Con la locuzione “fondo rustico” si identifica un terreno agricolo con sovrastanti fabbricati rurali (strumentali o abitativi) al servizio del fondo medesimo. In sostanza, i fabbricati rurali devono essere legati al terreno da un rapporto di pertinenzialità, nel senso di essere funzionali all’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. svolte sul terreno agricolo al quale sono asserviti.

Il citato rapporto pertinenziale fa si che il fabbricato rurale non abbia una propria autonomia fiscale e che possa usufruire delle agevolazioni PPC previste per il terreno agricolo al quale è asservito. Del resto lo stesso art. 2, comma 4 bis del D.l. 194/2009 stabilisce che le agevolazioni in materia di imposta di registro si applicano ai terreni agricoli e alle relative pertinenze e le pertinenze di un terreno agricolo non sono altro che i fabbricati rurali asserviti allo stesso. Tali principi sono condivisi dalla stessa Agenzia (in tal senso circolare n. 50/2000) e nemmeno l’accatastamento delle costruzioni rurali al catasto fabbricati ha scalfito tale principio, come si può evincere dal fatto che i fabbricati rurali strumentali sono esclusi da IMU (art. 1, comma 708, legge 147/2013).

Alla luce della disciplina normativa sopra riportata e dalla prassi ormai consolidata appare incomprensibile quanto sostenuto dall’Agenzia con la recente Circolare 2/E del 21/02/2014.

Infatti, con tale documento di prassi è stato precisato che l’acquisto di un terreno agricolo e di un fabbricato strumentale da parte di uno IAP o CD comporta l’applicazione dell’imposta fissa di registro solo per il terreno, mentre il fabbricato sconta l’imposta proporzionale (9%).

L’assoluta illogicità di tali precisazioni ci fa pensare che l’Agenzia nel citato esempio si riferisca ad un fabbricato strumentale all’esercizio di una attività commerciale, diversamente, ci troveremmo al cospetto dell’ennesima interpretazione capziosa dell’Ufficio che introduce principi che non trovano riscontro in alcuna disposizione normativa con il solo obbiettivo di destabilizzare un settore già gravato dalla forte crisi economica, da una burocrazia incomprensibile e da una severa legge di mercato.

 



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