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Rischio di plusvalenza e di decadenza dalle agevolazioni PPC nel caso di acquisto del terreno agricolo con finanziamento Ismea

 

Alla luce dei chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 28/E del 30 gennaio 2009, nel caso di acquisto di un terreno agricolo con patto di riservato dominio il quinquennio a decorrere del quale il bene può essere venduto senza che si realizzi una plusvalenza tassabile (art. 67 del Tuir) decorre dal pagamento dell’ultima rata del prezzo. 

La tipologia contrattuale sopra citata, disciplinata dall’art. 1523 c.c., è molto diffusa nel mondo agricolo e si verifica, ad esempio, ogni qual volte si acquista un terreno usufruendo del finanziamento agevolato Ismea.

Infatti, in tale ipotesi i terreni acquistati sono gravati dal patto di riservato dominio che permette all’acquirente di acquisire il godimento del terreno (la sua effettiva disponibilità) al momento della stipula del contratto senza effettuare l’esborso totale del prezzo, ma di divenirne l’effettivo proprietario solo al momento del pagamento dell’ultima rata.

L’Agenzia delle Entrate con la citata risoluzione si è allineata al principio civilistico; pertanto, se il terreno acquistato con riserva di proprietà viene venduto prima che siano decorsi cinque anni dal pagamento dell’ultima rata del prezzo, vi sono concrete possibilità di vedersi contestata l’emersione della plusvalenza tassabile. Ciò proprio alla luce del fatto che secondo l’Ufficio il quinquennio di cui all’art. 67, comma1, lett. b) decorre dall’acquisto del diritto di proprietà del terreno agricolo, a prescindere dall’effettiva disponibilità dello stesso.

Tale principio può avere conseguenze importanti anche per quanto concerne la decadenza dalle agevolazioni PPC che, a norma di quanto previsto d.l. 194/2009, si verifica nel caso in cui l’acquirente cede volontariamente i terreni, a qualsiasi titolo, oppure cessa di coltivarli o condurli direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto.

Anche in questo caso l’Agenzia, seguendo l’orientamento sopra espresso, potrebbe contestare la decadenza dalle agevolazioni facendo decorrere il quinquennio di osservazione non dal momento in cui si acquista l’effettiva disponibilità del terreno, ma da quanto si acquista la proprietà dello stesso con il pagamento dell’ultima rata del prezzo.

 



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