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L'Imu in sostituzione dell'Irpef. Novità nella compilazione del quadro RA

Con questa circolare intendiamo fornire chiarimenti in merito all’effetto sostituivo dell’Imu nei confronti dell’Irpef, fornendo delucidazioni anche a riguardo alle novità introdotte per la compilazione del modello RA.

I quadri RA e RB sono deputati ad accogliere i dati relativi ai redditi fondiari inerenti ai terreni e fabbricati situati nel territorio dello stato, che sono o che devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita.

Il quadro RA è destinato alla dichiarazione dei redditi derivanti dai terreni agricoli e deve essere compilato dai contribuenti che possiedono il terreno come proprietari o grazie ad un diritto reale e da coloro che conducono il terreno sulla base di un titolo idoneo.

Il reddito dominicale esprime il reddito medio teorico ordinario derivante dall’esercizio di possesso sul terreno e deve essere dichiarato dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento.

Tale reddito viene determinato con l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità di classe e di terreno, a prescindere dal reddito effettivamente derivante dal terreno stesso. Pertanto risulta irrilevante l’eventuale canone riscosso in caso di affitto dei terreni agricoli. È fatta eccezione per i terreni agricoli concessi in locazione in regime vincolistico ai sensi della legge 203/82 per i quali è possibile dichiarare il canone di locazione nell’eventualità in cui quest’ultimo risulti inferiore dell’80% del reddito domenicale rivalutato.

Il reddito agrario esprime il reddito medio teorico ordinario derivante dall’esercizio dell’attività agricola, deve essere dichiarato dal soggetto che conduce il terreno che esercita le attività di cui all’art. 32 comma 2 del Tuir, nonché le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del c.c..

In merito all’effetto sostitutivo Imu-Irpef, vi sono novità sulla compilazione del quadro RA.

L’articolo 8, comma 1 del Dlgs 23/2011 dispone che l’Imu sostituisce, per quanto riguarda la componente patrimoniale, l’Irpef e le relative addizionali per quanto riguarda i beni immobili non locati.

Nel corso del 2013 vi sono state numerosi interventi normativi che hanno apportato modifiche in merito alla disciplina dell’Imposta municipale sui terreni agricoli:

  • il DL 102/2013 ha abolito la prima rata per tutti i terreni agricoli,
  • il DL 133/2013 ha abolito la seconda rata solamente per i terreni posseduti da coltivatori diretti o Iap, iscritti alla previdenza agricola.

Inoltre, vi è stata l’introduzione della Mini Imu per quei terreni situati in Comuni che hanno deliberato un’aliquota maggiore rispetto all’aliquota base dello 0,76%.

Queste modifiche hanno apportato rilevanti mutamenti in merito all’effetto sostitutivo Imu-Irpef, e in particolare:

  • Per i terreni esenti da Imu (terreni montani o parzialmente montani), non essendo assoggettabili ad Imu, non può essere adottato il principio di sostituzione. Il reddito dominicale opportunamente rivalutato, andrà a confluire nel redito complessivo Irpef e tale condizione andrà segnalata con indicazione del codice “1” nella colonna 9 del quadro RA;
  • Per i terreni per i quali non è dovuta l’Imu per il 2013, e pertanto posseduti o condotti da coltivatori diretti o Iap, non è possibile applicare il principio di sostituzione, e il reddito dominicale rivalutato andrà inserito nel reddito complessivo Irpef opportunamente segnalato con il codice “2” nella colonna 9 del quadro RA;

In merito a quest’ultimo punto, il dipartimento dell’Economia e delle finanze ha chiarito che, qualora tali terreni siano stati assoggettati a mini Imu, il principio di sostituzione opera pienamente per l’intero anno: non occorrerà compilare la colonna 9 e il reddito dominicale rivalutato non andrà ad influire nel reddito complessivo Irpef ma nel rigo RN 50 colonna 2 “fondiari non imponibili”. Tale considerazione è valida anche per quei terreni non posseduti e condotti da Coltivatori Diretti o Iap che hanno beneficiato dell’abolizione della prima rata dell’Imu.

Un’ulteriore rivalutazione dei redditi agrari e fondiari è stata introdotta dall’art. 1 comma 512 della legge di stabilità 21013, limitatamente al triennio 2013-2015 e per la sola determinazione delle imposte sui redditi. Detto articolo prevede che sia applicata una percentuale di rivalutazione pari al 15% dell’importo risultante a seguito della rivalutazione operata ai sensi dell’art. 3, comma 50 della legge 662/96 (80% per il reddito dominicale e 70% del reddito agrario). Tale rivalutazione è stata comunque già effettuata in sede di determinazione degli acconti 2013.

Nel caso in cui vi siano terreni agricoli o  terreni non coltivati (in quanto lasciati a riposo in applicazione delle tecniche agricole), posseduti o condotti da CD o Iap, la rivalutazione da operare è del 5%. Tale agevolazione deve essere riportata nel quadro RA barrando la colonna 10 “coltivatore diretto o Iap”.

Le rivalutazioni sopra citate non trovano applicazione nel caso in cui i terreni siano stati assoggettati ad Imu o mini Imu nel 2013, in quanto l’imposta comunale sostituisce l’Irpef e le addizionali relative, dovute sui redditi dominicali e sui terreni non affittati.

La circolare 12/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto un’interpretazione della norma in questione: l’amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno estendere l’agevolazione della rivalutazione al 5% anche alle figure professionali affittuarie o che comunque conducono un fondo agricolo di proprietà di altri.

Tale orientamento consente di gestire anche quei casi in cui il fondo sia in comproprietà e qualora questo sia coltivato interamente solo da uno dei comproprietari CD o Iap; il conduttore opererà una rivalutazione del 5% sul reddito agrario in relazione all’intera superficie del terreno coltivato, mentre per il reddito dominicale vi sarà una distinta rivalutazione in ragione della qualifica (anche previdenziale) del comproprietario.

Nella sopra citata circolare viene affrontata un’altra casistica.

Si tratta dei terreni concessi in locazione per usi agricoli a Iap o CD che non abbiano raggiunto ancora il quarantesimo anno di età, il documento di prassi precisa che non si applica la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari nella misura dell’80% e 70% per i periodi di imposta nei quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli e con contratti che abbiano durata non inferiore a 5 anni (disposizioni previste dalla legge 441/98).

In tal caso è comunque applicabile la rivalutazione introdotta dalla legge di stabilità del 2013: l’affittuario CD o Iap che al momento della stipula dei contratti non ha ancora compiuto i 40 anni di età applicherà la rivalutazione del 15% (o ridotta al 5% se iscritto alla previdenza agricola), mentre il proprietario dovrà applicare l’aliquota ordinaria del 15% sul reddito dominicale (in mancanza del requisito della conduzione diretta).

 



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