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La nuova imposta comunale sui servizi indivisibili (TASI)

La Tasi è la nuova imposta comunale sui servizi indivisibili che è entrata in vigore con la legge di stabilità 2014. Il suo presupposto di applicazione è il possesso (piena proprietà o titolarità di un diritto reale) o la detenzione (comodatario, affittuario) a qualsiasi titolo e uso, di aree scoperte e di aree fabbricabili, comprese le abitazioni principali (per legge e assimilazione) e relative pertinenze (comma 669 legge di stabilità 2014).

La base di calcolo prevista per tale imposta è la medesima stabilita per l’Imu. La stessa legge di stabilità ha previsto che l’aliquota di base della Tasi, è pari all’1‰, ma il comune con apposita delibera può variarne l’entità, tenendo comunque presente che l’aliquota massima applicabile è del 2,5‰ (3,3‰ nel caso in cui il comune deliberi agevolazioni) e che la somma tra le aliquote della Tasi e dell’Imu non possa superare l’aliquota massima prevista per l’IMU (1,06%).

Nel caso in cui l’immobile sia utilizzato da un soggetto diverso dal reale possessore, la normativa prevede che i comuni possano decidere la ripartizione della Tasi fra i due soggetti (immobile concesso in affitto o in comodato gratuito ai parenti). Per queste circostanze, la delibera comunale potrà prevedere che il reale utilizzatore dell’immobile debba corrispondere una percentuale che potrà variare dal 10% al 30% del totale dell’imposta.

Per quanto riguarda le scadenze, sono previste due diverse date entro le quali dovrà essere corrisposta la Tasi. Per gli immobili situati nei comuni che al 23 maggio hanno deliberato le aliquote, la data ultima per provvedere al pagamento dell’imposta è fissata al 16 giugno; tale scadenza slitta a settembre nel caso in cui gli immobili siano ubicati in comuni che entro il 23 maggio non hanno provveduto a deliberare sulle aliquote Tasi. È comunque probabile che tali scadenze possano subire una variazione.

 



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