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Precisazioni sulla nuova Tasi

La Tasi è la nuova imposta comunale sui servizi indivisibili che è entrata in vigore con la legge di stabilità 2014.
Il suo presupposto di applicazione è il possesso (piena proprietà o titolarità di un diritto reale) o la detenzione (comodatario, affittuario) a qualsiasi titolo e uso, di aree scoperte e di aree fabbricabili, comprese le abitazioni principali e relative pertinenze.

CHE COS’E’ LA TASI

La Tasi è la nuova imposta comunale sui servizi indivisibili che è entrata in vigore con la legge di stabilità 2014.

Il suo presupposto di applicazione è il possesso (piena proprietà o titolarità di un diritto reale) o la detenzione (comodatario, affittuario) a qualsiasi titolo e uso, di aree scoperte e di aree fabbricabili, comprese le abitazioni principali e relative pertinenze.

La base di calcolo prevista per tale imposta è la medesima stabilita per l’Imu. La stessa legge di stabilità ha previsto che l’aliquota di base della Tasi, è pari all’1‰, ma il comune con apposita delibera può variarne l’entità, tenendo comunque presente che l’aliquota massima applicabile è del 2,5‰ (3,3‰ nel caso in cui il comune deliberi agevolazioni) e che la somma tra le aliquote della Tasi e dell’Imu non possa superare l’aliquota massima prevista per l’Imu (1,06%)

Nel caso in cui l’immobile sia utilizzato dietro contratto di affitto o comodato da un soggetto diverso dal proprietario, la normativa prevede che i comuni possano decidere la ripartizione  della Tasi fra i due soggetti. Per queste circostanze, la delibera comunale potrà prevedere che il reale utilizzatore dell’immobile debba corrispondere una percentuale che potrà variare dal 10% al 30% del totale dell’imposta, la restante parte spetta al proprietario dell’Immobile.

 

QUANDO SCADE IL PAGAMENTO

Per quanto riguarda le scadenze, sono previste due diverse date entro le quali dovrà essere corrisposta la Tasi.

Per gli immobili situati nei comuni che al 23 maggio hanno deliberato le aliquote, la data ultima per provvedere al pagamento dell’imposta è fissata al 16 giugno; tale scadenza slitta a settembre nel caso in cui gli immobili siano ubicati in comuni che entro il 23 maggio non hanno provveduto a deliberare sulle aliquote Tasi.

È comunque probabile che la scadenza di settembre possa subire una variazione 

CASI PARTICOLARI

1. Applicazione detrazioni. Alcune delibere comunali cosi come previsto dalla normativa possono attribuire delle detrazioni d’imposta al calcolo TASI.

Le principali detrazioni possono riguardare:

-            I figli dimoranti abitualmente nell’abitazione principale che risultino a carico;

-            Eventuali ISEE di importi non superiori a quelli stabiliti da delibera.

2. Applicazione riduzione percentuale. Alcune delibere comunali possono attribuire al proprietario di un immobile concesso in affitto o comodato l’applicazione di una % inferiore a 100 sul calcolo della TASI in quanto la restante parte è a carico dell’occupante;

3. Utilizzatore di immobili non di proprietà. L’affittuario o comodatario di qualsiasi immobile strumentale all’attività e non, se previsto dalla delibera Comunale, deve provvedere al versamento della TASI in % varia dal 10 al 30%. 

Per ogni altra informazione o caso particolare è necessario fare riferimento alla specifica delibera comunale.



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