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"Contratti di rete" una valida alternativa alla compartecipazione agraria

Una delle misure più interessanti che potrebbe confluire nel decreto per il rilancio dell’agricoltura è indubbiamente quella relativa aicontratti di rete in agricoltura”. 

Al fine di meglio comprendere i reali benefici che potrebbero derivare dall’introduzione di una norma come quella in esame occorre comprendere cosa si intende per rete di imprese.

Per contratto di rete (Dl. 5/2009 art. 3, comma 4 ter) si intende quel contratto secondo il quale più imprenditori si prefiggono lo scopo di accrescere, sia individualmente che collettivamente, le proprie capacità innovative e competitive sul mercato senza correre il rischio di estinzione, né di modificazione della soggettività tributaria.

Nell’ambito del citato Dl 5/2009 si inserisce la disposizione contenuta nel decreto per il rilancio dell’agricoltura che all’art. 1 comma 8, introduce un principio secondo cui le imprese agricole costituenti una rete di impresa possono diventare produttori agricoli a titolo originario.

In sostanza, la norma stabilisce che nei contratti di rete di impresa i prodotti agricoli derivati dall’esercizio in comune delle attività stabilite nel programma di rete, potranno essere divisi in natura fra i vari contraenti, attribuendo a ciascuno a titolo originario la quota di prodotti convenuta nel suddetto contratto.

Questa possibilità potrebbe essere sfruttata con enormi vantaggi dai produttori di energia da fonte agroforestale che non dispongono di terreni sufficienti a produrre almeno il 51% delle materie prime necessarie (requisito essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali in agricoltura).

Infatti, non sempre le aziende riescono a sopperire a tale mancanza attraverso l’acquisizione di terreni in affitto, oppure attraverso la stipula di contratti di compartecipazione agraria (legge n. 203/1982) che, fra l’altro, possono avere ad oggetto solo coltivazioni stagionali.

Se le misure in esame dovessero andare a regime, le aziende agricole potrebbero sopperire alla carenza di materia prima attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete attraverso il quale si associano per la coltivazione del mais, sorgo, triticale ecc. allo scopo di alimentare l’impianto di biogas per la produzione di energia.

Le parti si accorderanno sugli apporti dell’una e dell’altra, si ripartiranno le materie prime prodotte sulla base di tale percentuali ed il prodotto ritirato concorrerà a formare la quantità necessaria per raggiungere la prevalenza.

Ai fini fiscali la fattispecie rientrerà nell’ambito dell’art. 33 del D.P.R. 131/86 ed a ciascuna parte dovrà essere imputata una quota di reddito agrario.

Inoltre, siccome il contratto di rete è privo di una propria personalità giuridica, ciascuna azienda continuerà a ricevere le fatture direttamente dai fornitori per i beni acquisiti e conferiti in rete.

Sulla base degli approfondimenti effettuati dal nostro ufficio studi, riteniamo che i contratti di rete siano una valida alternativa alla conduzione associata delle imprese e pertanto abbiamo previsto in occasione del MACFRUT che si terrà a Cesena nei giorni 24-25 e 26 settembre p.v., uno specifico convegno per meglio illustrare le opportunità di questa nuova forma associata di conduzione.

 



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