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Come rendere deducibili le polizze assicurative ed i canoni di affitto dalla base imponibile IRAP

Con l’avvicinarsi delle scadenze relative al pagamento dell’Imposta sulle Attività Produttive per l’anno 2013, abbiamo voluto approfondire alcuni aspetti significativi che possono essere di particolare importanza per le aziende agricole impegnate nella compilazione della dichiarazione IRAP.

Per le imprese agricole individuali o le società semplici la base imponibile ai fini della determinazione dell’imposta è data dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Il criterio generale è quello delle operazioni registrate ai fini Iva.

Il riferimento all’Iva porta ad escludere la deduzione di alcune spese che non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, come nel caso dei costi di assicurazione e dei canoni di locazione relativi a terreni e aziende agricole.

Per quanto riguarda i costi sostenuti per le polizze assicurative, teniamo a precisare che, in linea generale, essi non sono deducibili. Tuttavia è possibile portarli legittimamente in deduzione dalla base imponibile Irap richiedendo alla compagnia assicurativa l’emissione di una regolare fattura esente ex art. 10 comma 1, punto 2) del D.P.R. 633/72, facendo si che essa possa essere iscritta tra i costi soggetti ad Iva.

Si evidenzia che molto spesso le compagnie assicuratrici omettono di rilasciare il documento, poiché, trattandosi di operazioni esenti IVA, la fatturazione non è obbligatoria. Ciononostante, ricordiamo che l’art. 22 del D.P.R. 633/72 prevede espressamente l’obbligo di fatturazione se il cliente ne fa espressamente richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Alla luce di ciò è opportuno richiedere l’emissione della fattura non appena si procede al pagamento del prezzo. Con la precisazione che ogni qualsiasi altra ricevuta attestante il pagamento dell’assicurazione non potrà essere registrata ai fini Iva, con la seguente indeducibilità ai fini Irap.

Situazione simile si verifica anche per i costi sostenuti per l’affitto di terreni o aziende agricole. Tali operazioni sono esenti Iva ex art. 10 comma 1, punto 8) del D.P.R. 633/72, di conseguenza anch’essi per poter essere portati in deduzione dall’Irap, dovranno essere regolarmente fatturati, indicando l’esenzione, così da poterli riportare in contabilità Iva. Tale situazione si verifica solamente nel caso in cui entrambi le parti del contratto siano titolari di partita Iva; infatti, il canone corrisposto ad un privato non potrà essere riportato in contabilità Iva, e di conseguenza dedotto dalla base imponibile, in quanto non sussistono i requisiti per l’emissione di una regolare fattura.



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