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Se l'esito del controllo formale non viene notificato, la cartella è nulla

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 15311 depositata lo scorso 4 Luglio, ha stabilito che la mancata comunicazione dell’esito del controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate (Art. 36 ter D.P.R. 600/73) comporta la nullità della cartella di pagamento notificata al contribuente.

Il pronunciamento della Suprema Corte è estremamente interessante, poiché conferma la necessità di instaurare un contraddittorio con il contribuente sottoposto a controllo formale attraverso l'invio di una comunicazione contenente le motivazioni poste alla base della rettifica.

Così facendo, viene data la possibilità di segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o erroneamente valutati in sede di controllo formale entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione.

Nella vicenda esaminata dai Giudici di Legittimità, il contribuente lamentava il fatto che gli fosse stata notificata la cartella, senza che gli venisse inviata la comunicazione preventiva contenente l’esito del controllo. Sia in primo che in secondo grado, i giudici avevano considerato nulla la cartella; l’Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione, ritenendo che la sanzione della nullità non era prevista dalla legge e in ogni caso non vi era alcuna carente motivazione dell’atto, non potendosi equiparare la cartella all’accertamento.

La Suprema Corte, accogliendo le proposte avanzate dal contribuente, confermava la nullità della cartella, poiché, nel controllo formale l'assenza di una comunicazione preventiva comporta la violazione del contraddittorio procedimentale. Principio, quest'ultimo, consolidato nell’orientamento nazionale e comunitario, come ben evidenziato dalle sezioni unite della Suprema corte nella sentenza 18184/2013.

Inoltre, i Giudici evidenziavano la differenza tra la liquidazione delle dichiarazioni (art. 36 bis del D.P.R. 600/73) rispetto al controllo formale. Nel primo caso, come già evidenziato da altre sentenze di legittimità, l’assenza della comunicazione preventiva non comporta la nullità della carte, in quanto tale tipologia di attività non prevede un confronto con il contribuente. Situazione differente quando si svolge attività di controllo formale, dove è previsto un confronto preventivo con il contribuente e la comunicazione dell’esito del controllo.

 



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