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L'obbligo del POS aumenta i rischi di accertamento fiscale, come tutelarsi

Dallo scorso 30 giugno le imprese e i professionisti sono obbligati a dotarsi di POS per garantire ai clienti la possibilità di effettuare pagamenti sopra i 30 Euro utilizzando bancomat e carte di credito.  

Non tutti i soggetti interessati hanno ottemperato alla prescrizione normativa, poiché, allo stato attuale, non è prevista alcuna sanzione, ma è comunque importante evidenziare che una non corretta gestione di tale strumento potrebbe aumentare drasticamente il rischio di accertamento fiscale.

Infatti, nel caso in cui non vi sia una perfetta coincidenza tra quanto rilevato negli scontrini, ricevute fiscali e fatture, con quanto riportato nei pagamenti tramite POS, l’Agenzia delle Entrate avrà gioco facile nel contestare al contribuente maggiori ricavi non dichiarati per la parte non coincidente.

Tuttavia, questo tipo di atteggiamento da parte dell’Ufficio è già stato più volte censurato dalla la giurisprudenza di merito, poiché l’accredito a mezzo POS non è di per sé sufficiente a giustificare i presunti ricavi non dichiarati.

Infatti, è del tutto possibile che ad un pagamento tramite POS non corrisponda l’emissione di un singolo documento fiscale, senza che ciò concretizzi una ipotesi di evasione fiscale.

A titolo esemplificativo, si pensi all’agriturismo che ospita dipendenti in trasferta, in cui uno solo paga l’intero conto del ristorante con bancomat o carta di credito (per poi farsi rimborsare dagli altri in contanti per la loro parte), richiedendo però che vengano emesse singole ricevute ai fini della documentazione delle spese di trasferta; oppure il caso del gruppo di persone che pranzano assieme pagando chi con carta di credito (o bancomat) e chi in contanti.

Al fine di ridurre al minimo i rischi di accertamento è opportuno cercare di far collimare i pagamenti tramite POS con i relativi scontrini fiscali; tuttavia, ove ciò non fosse possibile per logiche ragioni di gestione della clientela, vi sono concrete possibilità di contestare con successo i possibili rilievi dell’Agenzia. A tal proposito si richiama una interessante sentenza con cui la CTR di Pescara ha stabilito che è ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, che a fronte di un unico documento fiscale il saldo venga effettuato con diversi mezzi di pagamento (CTR di Pescara, sentenza n. 188 del 27/03/2013).

 



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