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Il contributo AEEG e l'adempimento antimafia per il Gse

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e l Autorità per l’energia elettrica (AEEG) stanno inviando due importanti comunicazioni ai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato ai sensi del comma 68 bis dell’articolo 1 della legge n. 266/05, nonché dell’articolo 24 bis del decreto legge 1/2012 coordinato con la legge di conversione 27/2012.

Una prima lettera riguarda contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’anno 2014. Tale versamento sarà pari a:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,28 per mille dei ricavi relativi all’anno 2013 risultanti dall’ultimo bilancio approvato
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, allo 0,25 per mille dei ricavi relativi all’anno 2013 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Il contributo 2014 dovrà essere corrisposto entro il prossimo 31 di Luglio. Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 15 settembre 2014, i dati relativi alla contribuzione, anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto in quanto inferiore o uguale alla soglia di 100,00 (cento/00) euro.

Per quanto concerne la seconda comunicazione che il GSE sta inviando a coloro che usufruiscono dei contributi, essa si riferisce all’entrata in vigore delle disposizioni del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, nello specifico del II Libro del D.Lgs. 159/2011 il quale ha previsto che “l’informazione antimafia… deve riferirsi anche ai familiari conviventi”.

Pertanto, il GSE, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 99, comma 2-bis, ha l’obbligo di acquisire d’ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia per tutti gli operatori che ricevono incentivi dal GSE per un importo superiore a €150.000, calcolato per l’intera durata del periodo incentivante.

Il GSE, quindi, ha l’obbligo di acquisire:

  • la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
  • la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, a cura dei medesimi soggetti obbligati, riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età;
  • l’eventuale dichiarazione di esenzione dall’obbligo della presentazione della documentazione antimafia.

A tale scopo, è stata predisposta una nuova sezione nel portale informatico GWA denominata "Documentazione Antimafia" che consente agli operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni da compilare.

Le dichiarazioni inviate permetteranno al GSE la trasmissione della richiesta di informazioni antimafia alla Prefettura competente che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D. Lgs. 159/2011.

A tal riguardo, si rappresenta che in assenza del sopraindicato adempimento entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il GSE si riserva di sospendere gli effetti della/e convenzione/i.



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