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L'agricoltore attivo

Il Reg. 1307/2013 e La Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno 2014 ha adottato le decisioni sulla Pac 2014-2020, tra cui quelle sull'agricoltore attivo.
L'introduzione del concetto di “agricoltore attivo” nella nuova Pac ha lo scopo di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti e di limitare la platea dei beneficiari ai soli agricoltori in attività.

Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche che rientrino nella seguente “lista nera”:

- Aeroporti
- Servizi ferroviari
- Impianti idrici
- Servizi immobiliari
- Terreni sportivi e aree ricreative permanenti
- Banche e Società finanziarie
- Agenzie di intermediazione commerciale
- Attività di assicurazione e/o rassicurazione
- Pubblica amministrazione ( ad eccezione di enti abilitati alla sperimentazione in campo agricolo)

Il Reg. 1307/2013 prevede che una persona fisica o giuridica che rientra nella lista nera è tuttavia considerata “agricoltore attivo” se fornisce prove delle seguenti situazioni:

a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui tali prove siano disponibili;

b) le sue attività agricole non sono insignificanti;

c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

Ad esempio, una società immobiliare che dimostri di svolgere prevalentemente attività agricola è considerata “agricoltore attivo”.
 Sono state stabilite delle “soglie di non applicazione “ che consentono di considerare “agricoltori attivi”, tutti i soggetti che nell'anno 2014 hanno percepito pagamenti diretti per un ammontare meno di:

- €. 5.000  per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate;

- €. 1.250  nelle altre zone.

Questi sono considerati attivi, se possiedono uno dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Inps, come Iap (Imprenditore Agricolo Professionale), Cd (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri;

- titolari di partita Iva in campo agricolo con dichiarazione annuale Iva. Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate, è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo.

Coloro che non sono in zona svantaggiata o montane e sono al di sopra della soglia, possono richiedere l'apertura della partita Iva agricola optando per la tenuta della contabilità con “dichiarazione annuale Iva”.

Precisiamo che anche nel caso di azienda con volume annuo inferiore ad €. 7.000,00  si deve optare per la  tenuta della contabilità con “dichiarazione annuale Iva” rinunciando così all'esonero.

Gli stati membri comunicheranno entro il 1 agosto 2014 eventuali variazioni in merito.

 



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