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Il valore di mercato definito per il registro può legittimare l'accertamento sulle dirette

Il valore di mercato assunto ai fini delle imposte di registro produce effetti anche per quanto riguarda le imposte dirette, ed è onere del contribuente dimostrare il contrario. 

Tale principio, a nostro avviso non condivisibile, è stato nuovamente enunciato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 16705/2014, depositata lo scorso 23 Luglio (il pronunciamento segue lo stesso orientamento già espresso dalla Corte con l’ordinanza n. 5743/2010).

La fattispecie oggetto di controversia riguardava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia rideterminava la plusvalenza tassabile, derivante dalla cessione di un’area edificabile, sulla base del valore di mercato del bene accertato e definito ai fini dell’imposta di registro.

Secondo quanto sostenuto dall’Ufficio, il valore definito ai fini dell’imposta di registro dovrebbe essere considerato alla stregua di una presunzione relativa, sufficiente a legittimare la rideterminazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, spettando poi al contribuente (inversione onere della prova) dimostrare che tale valore non corrisponde all’effettivo compenso percepito.

A nostro parere tale orientamento, legittimato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento, non può essere considerato corretto, poiché si pone in netto contrasto con le disposizioni normative che individuano i criteri per la determinazione dell’imposta.

Infatti, diversamente da quanto avviene per l’imposta di registro, la cui base imponibile è determinata sulla base del valore venale del bene, ai fini delle imposte dirette la plusvalenza  è determinata dalla differenza fra il corrispettivo percepito e i relativi costi (art. 68 TUIR).

Alla luce di ciò, la circostanza che il valore venale assunto ai fini dell’ imposta di registro sia stato fissato in misura più elevata, potrebbe rappresentare tuttalpiù una presunzione semplice e non relativa. Con la differenza che non si concretizzerebbe l’automatica inversione dell’onere della prova e l’Amministrazione sarebbe costretta ad allegare ulteriori elementi di prova a favore delle proprie tesi.



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