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Il decreto crescita modifica la disciplina della riduzione del reddito per mancata coltivazione

Continua l’approfondimento di Consulenzaagricola.it sulle novità riguardanti il mondo agricolo, introdotte dal D.L. 91/2014.
Con la presente circolare tratteremo le conseguenze derivanti dall’abrogazione del comma 1 dell’art. 31 del Tuir che prevedeva la rideterminazione del reddito  dominicale nella misura del 30% di quello ordinario, nel caso in cui il terreno fosse rimasto incolto per cause non dipendenti dalla tecnica agraria.

Per poter fruire di questa determinazione ridotta del reddito era necessario che il fondo rustico fosse qualificato per almeno 2/3 come coltivabile a prodotti annuali e che la mancata coltivazione dell’intero fondo fosse avvenuta per l’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria.

Con l’abrogazione del comma 1 viene eliminata una normativa indubbiamente favorevole per gli agricoltori, poiché, in caso di mancata coltivazione volontaria del terreno (set-aside), gli stessi percepivano un contributo in sostituzione del mancato raccolto.

Tuttavia, rimangono ancora in vigore le altre fattispecie disciplinate dall’art. 31 che come sopra detto producono i loro effetti anche per quanto concerne il reddito agrario.

Ci riferiamo ai casi in cui le perdite siano causate da eventi naturali i quali abbiano ridotto di almeno il 30% il prodotto di un singolo fondo rustico, o di una pluralità di fondi rustici. In tale ipotesi il reddito dominicale, e di conseguenza anche quello agrario, vengono considerati pari a zero, per espressa previsione normativa.

Per quanto concerne il concetto di causa naturale, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito, stabilendo che vi rientrano l’autocombustione, i fulmini e le eruzioni vulcaniche (ris. 7/2414/1990), ma non l’incendio accidentale (ris. 7/50425/1975).

Si ricorda che si considera nullo il reddito dominicale dell’anno in cui è avvenuta la perdita alla chiusura dell’annata agraria e non quello dell’anno in cui è avvenuto l’evento calamitoso. Ne deriva che, se anche negli anni successivi a quello in cui si è verificato l’evento calamitoso si realizza una perdita del 30% del prodotto ordinario, il reddito dominicale ed agrario saranno comunque considerati pari a zero.

 



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