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Contratti di appalto, abrogata la responsabilità solidale in ambito fiscale

Il D.L. 90/2014 (decreto semplificazioni) ha abrogato i commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del D.L. 223/2006 eliminando definitivamente la responsabilità solidale in ambito fiscale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente inerenti al rapporto di subappalto.

Il citato decreto segue la semplificazione già introdotta con il “Decreto del Fare” (art. 50 del D.L. 69/2013), con cui il governo ha eliminato la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, nonché della sanzione per il committente, con riferimento all’Iva relativa alle prestazioni effettuate nel rapporto di appalto/subappalto.

Con la pubblicazione dei due decreti sopra elencati può considerarsi definitivamente terminata l’era della responsabilità solidale fiscale negli appalti.

A seguito di questa semplificazione, i committenti e gli appaltatori non dovranno più preoccuparsi di richiedere la certificazione di regolarità dei versamenti delle ritenute, evitando così di bloccare i pagamenti alle imprese in attesa di ricevere l’attestazione prevista.

Con tale semplificazione il Governo ha accolto le richieste di molte imprese italiane che, anche per colpa della solidarietà tributaria, talvolta hanno visto peggiorare notevolmente la loro situazione finanziaria. Infatti , le imprese subappaltatrici, in caso di omesso o ritardato versamento delle ritenute per motivi di liquidità, non incassavano i corrispettivi dai committenti/appaltatori ed erano sempre più in difficoltà ad adempiere ai successivi obblighi tributari.

Sul punto si attendono, in ogni caso, i chiarimenti delle Entrate al fine di comprendere gli effetti prodotti da tale abrogazione, soprattutto in merito alle violazioni già compiute.

Infine, occorre ricordare che l’abolizione della responsabilità solidale riguarda esclusivamente i rapporti fiscali. Infatti, occorre tenere ben presente che, nei rapporti di appalto e subappalto, è ancora in vigore la solidarietà retributiva e contributiva tra committente, appaltatore e subappaltatori. In particolare, l'articolo 29, comma 2 del Dlgs 276/2003 prevede che il committente, nei limiti di due anni dalla cessazione del contratto di appalto, sia obbligato in solido con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, in relazione ai trattamenti retributivi (comprese le quote di Tfr), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto. È dunque importante che i committenti e gli appaltatori continuino a richiedere agli appaltatori/subappaltatori il rilascio del Durc, al fine di verificare la regolarità contributiva e retributiva ed evitare di rispondere in solido dei mancati versamenti.

 



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