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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE dei regolamenti 947/2014, 948/2014, 949/2014 e 950/2014 sono stati definiti gli aiuti a sostegno del caseario a fronte del blocco imposto dal Governo Russo per le esportazione dei prodotti Europei nel Paese sovietico.
L’Agea, con la circolare dell’8 settembre ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande di ammasso, specificando che esse potranno essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (5 settembre) fino al 31 dicembre 2014.
Inoltre, al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 12 del regolamento UE 950/2014, è necessario che gli organismi pagatori comunichino all’Agea le seguenti informazioni:
Per quanto riguarda gli aiuti all’ammasso privato di burro e latte in polvere, erano già stati previsti aiuti nell’ambito della politica agricola e sono stati resi esecutivi con i regolamenti UE 947/2014 e 948/2014.
Per quanto riguarda il burro, l’importo del contributo ammonta a 18,93 Euro per tonnellata immagazzinata per le spese fisse di stoccaggio e 0,28 Euro per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.
In riferimento al latte scremato in polvere il sostegno ammonta a 8,86 Euro per tonnellata immagazzinata per le spese fisse di stoccaggio e 0,16 Euro per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.
Per entrambe le fattispecie, l’aiuto dall’Unione Europea può essere riconosciuto solamente se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra i 90 e 120 giorni.
In riferimento ai formaggi, gli aiuti sono stati attuati grazie al regolamento 949/2014 e con regolamento 950/2014 si è poi stabilito che il regime si applica solamente ai formaggi con un’età minima compatibile con l’immissione al consumo del prodotto, che, per i formaggi a pasta dura, non potrà essere inferiore ai 60 giorni. L’importo dell’aiuto è di 15,57 Euro per tonnellata immagazzinata per le spese fisse di stoccaggio e 0,40 Euro per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.