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Definiti le modalità e i pagamenti per gli aiuti al caseario

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE dei regolamenti 947/2014, 948/2014, 949/2014 e 950/2014 sono stati definiti gli aiuti a sostegno del caseario a fronte del blocco imposto dal Governo Russo per le esportazione dei prodotti Europei nel Paese sovietico.

L’Agea, con la circolare dell’8 settembre ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande di ammasso, specificando che esse potranno essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (5 settembre) fino al 31 dicembre 2014.

Inoltre, al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 12 del regolamento UE 950/2014, è necessario che gli organismi pagatori comunichino all’Agea le seguenti informazioni:

  • Il lunedì di ogni settimana, entro le ore 12.00, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti, ripartiti per periodi di ammasso, e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto, riferiti alla settimana precedente;
  • Ogni mese, entro le ore 12.00 del giorno 29, i quantitativi di prodotti conferiti all’ammasso e svincolati dall’ammasso nel mese di cui trattasi;
  • Ogni mese, entro le ore 12 del giorno 29, i quantitativi di prodotti all’ammasso alla fine del mese di cui trattasi;
  • Ogni mese, entro le ore 12.00 del giorno 29, i quantitativi di prodotti per cui è terminato il periodo di ammasso contrattuale.

Per quanto riguarda gli aiuti all’ammasso privato di burro e latte in polvere, erano già stati previsti aiuti nell’ambito della politica agricola e sono stati resi esecutivi con i regolamenti UE 947/2014 e 948/2014.

Per quanto riguarda il burro, l’importo del contributo ammonta a 18,93 Euro per tonnellata immagazzinata per le spese fisse di stoccaggio e 0,28 Euro per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.

In riferimento al latte scremato in polvere il sostegno ammonta a 8,86 Euro per tonnellata immagazzinata per le spese fisse di stoccaggio e 0,16 Euro per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.

Per entrambe le fattispecie, l’aiuto dall’Unione Europea può essere riconosciuto solamente se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra i 90 e 120 giorni.

In riferimento ai formaggi, gli aiuti sono stati attuati grazie al regolamento 949/2014 e con regolamento 950/2014 si è poi stabilito che il regime si applica solamente ai formaggi con un’età minima compatibile con l’immissione al consumo del prodotto, che, per i formaggi a pasta dura, non potrà essere inferiore ai 60 giorni. L’importo dell’aiuto è di 15,57 Euro per tonnellata immagazzinata per le spese fisse di stoccaggio e 0,40 Euro per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.



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