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La cessione dell’impianto fotovoltaico è soggetta ad Iva

Con la sentenza 3602/36/2014, la CTR della Lombardia ha stabilito che la cessione di un impianto fotovoltaico in corso di costruzione deve essere assoggettata ad Iva, anche se il suolo è ricompreso in zona agricola.

La fattispecie trattata riguardava l’atto di cessione di un diritto di superficie e strutture consistenti in un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica in fase di costruzione. L’Agenzia, tenuto conto che il terreno sottostante era inserito in zona agricola, pretendeva l’imposta di registro nella misura del 15%, l’imposta catastale nella misura dell’1% e ipotecaria del 2%, contestando l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

In primo grado, i giudici della CTP avevano condiviso la pretesa dell’Agenzia, ritenendo che la costruzione di un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo non comportasse l’automatica classificazione del terreno sul quale sorgeva l’impianto nell’ambito delle aree edificabili.

I Giudici di appello, contrariamente, hanno sostenuto che il fondo in cui è stato costruito l’impianto per la produzione di energia con scopi commerciali, ancorché sia classificato come agricolo, non implica l’assoggettamento al trattamento fiscale e giuridico previsto per i terreni adibiti alla produzione agricola, ma deve prevalere la costruzione sopra realizzata.

Nei fatti, la Commissione ha considerato rilevante la presenza di un impianto che non ha nulla a che vedere con la destinazione agricola del terreno. Decisivo per la pronuncia della CTR è stato il D.Lgs. 387/2013 secondo cui gli impianti di energia da fonti rinnovabili possono sorgere anche in zone agricole secondo i vigenti piani urbanistici. Inoltre, nella fattispecie l’impianto risultava già accatastato come nella categoria “fabbricato in corso di costruzione”.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che la cessione dovesse scontare l’Iva e non l’imposta di registro. Nella fattispecie, la cessione era stata effettuata in favore di una società di leasing ed aveva come oggetto l’impianto fotovoltaico (e non il terreno di sedime che rappresenta una normale cessione accessoria). Successivamente l’impianto è stato accatastato nella categoria D/10, essendo un impianto che rientrava in ambito agricolo e quindi a reddito agrario.

Infine rileviamo che la decisione della Commissione regionale è concorde alla definizione degli impianti fotovoltaici fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 36/2013, ove essi vengono definiti come beni immobili.

 

 

 



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