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Trattamenti fitosanitari

L’art. 42 del D.P.R. 290/2001, imponeva l’obbligo di compilazione del registro dei trattamenti fitosanitari a carico di tutti gli utilizzatori di prodotti fitosanitari “pericolosi” ad eccezione degli hobbisti.

L’Art. 16 comma 3 del D.L. 14 agosto 2012 n. 150 (attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi) estende l’obbligo della compilazione del registro dei trattamenti per TUTTI i prodotti fitosanitari che vengono utilizzati sia nell’azienda agricola che per attività extraziendali purchè rientrino nelle attività connesse.

Da tale registro possono essere ricavate essenziali informazioni in merito alla correttezza nell’uso dei prodotti fitosanitari dal punto di vista ambientale, fitosanitario ed economico, oltre che a quello sanitario.

Detto documento consiste in un semplice registro aziendale che riporti cronologicamente  l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad un singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.  Il registro dei trattamenti riporta: i dati anagrafici relativi all’azienda, la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento.  Anche nel caso in cui l’azienda agricola, per una particolare annata ed in base al suo piano colturale non effettua trattamenti antiparassitari, deve barrare la pagina del registro ed annotare che in quella annata agraria non sono stati effettuati trattamenti antiparassitari.

Di seguito indichiamo gli adempimenti che ciascun agricoltore è tenuto a rispettare:

  • conservazione del registro dei trattamenti almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati e copia delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché copia dei moduli di acquisto dei prodotti pericolosi.
  • Per motivi sanitari e di tutela ambientale, il registro deve essere conservato in modo ordinato e corretto, firmato dal titolare e/o legale rappresentante dell’azienda agricola, ben compilato presso il centro aziendale dove si utilizzano i prodotti fitosanitari e tenuto a disposizione delle a Autorità di controllo .
  • Ogni registrazione dovrà comunque essere riportata entro e non oltre 30 giorni dall'utilizzo del prodotto fitosanitario.
  • I trattamenti effettuati da imprese che operano per conto terzi devono essere riportati nel registro.

Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell’azienda allegando l’apposito modulo rilasciato dal contoterzista abilitato, per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista, con delega scritta da parte del titolare,  potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,  previa notifica alla ASL di competenza.

A decorrere dal 26 novembre 2014, come riportato nel D.M. 22 gennaio 2014 “Adozione del piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, entra in vigore il nuovo sistema di formazione (da parte di Enti di Formazione Professionale accreditati) e a decorrere dal 26 novembre 2015 entrano in vigore le nuove norme per il rilascio, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei certificati di abilitazione alla vendita, all’attività di consulente, all’acquisto  e  all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. La formazione diventa obbligatoria ed è finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori ed i consulenti, sull’impiego dei prodotti fitosanitari, siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata nelle materie inerenti l’impiego degli stessi prodotti fitosanitari.

Al fine della conservazione dei prodotti fitosanitari, si ricorda che, con l'acquisto, ogni responsabilità per il trasporto, conservazione e smaltimento è totalmente a carico dell'acquirente (nome indicato in fattura).

I prodotti devono essere chiusi in un armadietto di metallo (per contenere eventuali fuoriuscite e assorbimenti) dotato di idonee feritoie per l'areazione, tenuto sotto chiave e con un cartello "PERICOLO VELENI" appeso all'esterno.

Ricordiamo che vige inoltre l'obbligo, nel caso l’azienda agricola aderisca ai “Pagamenti Agroambientali” del PSR (Piano di Sviluppo Rurale), della verifica dei macchinari e delle attrezzature utilizzati per i trattamenti fitosanitari ogni 5 anni, oltre al rispetto dei divieti, quantità, concentrazioni e tempi di utilizzo dei fitofarmaci.

Il registro dei trattamenti fitosanitari è elemento essenziale della condizionalità le cui norme devono essere rispettate obbligatoriamente da ogni azienda agricola.

 

 

 



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