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Per i giudici siciliani l'acquisto e la rivendita di piante può essere fatta rientrare fra le attività agricole connesse

Il fatto che vi sia una coincidenza temporale tra la data di acquisto e di rivendita delle piantine, non esclude a priori l’effettuazione di un processo di manipolazione o trasformazione del prodotto agricolo, con la conseguenza che i relativi redditi possono essere compresi nell’ambito del reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR. 

Questo è l’importante principio enunciato dai Giudici della Commissione Tributaria Regionali di Palermo – sezione staccata di Catania – i quali hanno ritenuto illegittimo un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società agricola a responsabilità limitata (sentenza 3264/17/14 depositata lo scorso 28 ottobre 2014).

A seguito di una verifica fiscale è stato emesso nei confronti di una S.r.l. agricola in opzione, un avviso di accertamento per l’anno 2008 con cui l’Agenzia disconosceva alla società l’applicazioni del criterio di determinazione del reddito su base catastale.

In via principale, l’Agenzia aveva presunto un mero commercio di piante, poiché, dalla contabilità tenuta dalla società, le date degli acquisti e delle vendite erano ravvicinate, se non anche contestuali. Secondo i verificatori, tale situazione faceva presumere che le piante non avevano subito un processo di manipolazione e/o trasformazione da parte dell’azienda agricola, operazione necessaria al fine di poter ricondurre il reddito in quello agrario.

Ricordiamo che alla luce dei chiarimenti offerti dalla Circolare 44/E del 2004, la commercializzazione di prodotti di terzi può rientrare nell’ambito dell’attività agricola ai fini fiscali solo se gli stessi sono fatti oggetto di manipolazione o trasformazione e a condizione che non siano prevalenti rispetto a quelli prodotti direttamente dall’azienda agricola.

La contribuente, in sede di contenzioso, rilevava che non tutte le piante acquistare erano semplicemente vendute, ma esse subivano una selezione, con inevitabile scelta di quelle commerciabili rispetto a quelle non adatte allo sviluppo vegetativo o che presentavano delle virosi al momento stesso della consegna.

Inoltre, la società  possedeva una partecipazione qualificata pari al 33% di un’altra società a responsabilità limitata, con lo scopo di poter utilizzare un’area della partecipata esente da fitopatie, presenti in quasi tutto il territorio della Sicilia in alcuni mesi dell’anno.

I giudici, accogliendo quanto sostenuto dalla contribuente, evidenziavano che l’acquisto e la successiva rivendita di piante si innesta nell’attività agricola, come anche il possesso della partecipazione di una società proprietaria di aree di produzione assenti da fitopatie; pertanto non costituiscono attività autonome differenti da quella agricola principale, ma si inseriscono a pieno titolo nelle scelte strategiche imprenditoriali, funzionali all’esercizio delle attività principali agricole.

Riteniamo che la sentenza dei Giudici Palermitani allarghi eccessivamente le maglie del concetto di manipolazione/trasformazione dettato dalla circolare 44/E del 2004. Inoltre, non bisogna sottovalutare le circostanze eccezionali che hanno caratterizzato il caso in esame. Si ricorda, infatti, che l’attività di selezionatura svolta dalla società ed evidentemente ritenuta dai Giudici sufficiente ad integrare una “manipolazione”, era finalizzata ad arginare ipotesi di fitopatie presenti sul territorio.

 

 



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