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Le aree e i fabbricati agricoli strumentali non pagano la Tari

Con la risoluzione 2/DF/2014 diffusa lo scorso 9 di Dicembre, il Dipartimento delle Finanze ha sancito la non imponibilità ai fini Tari dei magazzini delle imprese e delle aree scoperte “asservite al ciclo produttivo”che generano rifiuti speciali “in via continuativa e prevalente”.

Nella risoluzione, che fa seguito ad un’interpretazione fornita dal ministero al medesimo caso, viene affermato un importante principio: i Comuni hanno un’autonomia regolamentare sull’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, e sulla conseguente applicazione della Tari, precisando che questa autonomia può solamente aggiungere spazi di esenzione rispetto a quelli fissati dalla normativa statale.

Da ciò deriva che, i Comuni, nel momento in cui definiscono le assimilazioni, non possono interpretare in senso restrittivo quanto già stabilito dalla normativa statale.

Il problema nasce dal principio che vieta di applicare la Tari nelle aree in cui si producono rifiuti speciali, smaltiti dalle stesse imprese autonomamente.

L’Amministrazione Comunale, tuttavia, ha la possibilità di assimilare alcuni rifiuti speciali a quelli urbani, rendendoli così imponibili ai fini Tari.

Stando al all’art. 1, comma 649 della L. 147/2013, tale assimilazione deve essere limitata all’esterno delle aree produttive di rifiuti speciali in via continuativa o prevalente.

Nel caso analizzato nella risoluzione del Dipartimento, un’impresa era stata chiamata a corrispondere la Tari sull’intera area di un impianto, escludendo solamente le aree occupate dai macchinari.

Il ministero, sulla base del principio sopra richiamato, nega la validità della pretesa del Comune, definendo non corretta l’impostazione dallo stesso utilizzata. Infatti, nell’interpretazione ministeriale, viene definito che sono esclusi dal tributo anche i magazzini intermedi di produzione e quelli destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti, oltre che le aree scoperte asservite al ciclo produttivo, che danno luogo in modo continuativo e prevalente a rifiuti speciali.

Tale impostazione, fornita dal Ministero in primo luogo, e in seconda battuta dal Dipartimento delle Finanze, ha importantissime ripercussione anche per il mondo agricolo.

Nello specifico, si ritiene che le aree e i fabbricati adibiti alla lavorazione, trasformazione, manipolazione, conservazione, stoccaggio di prodotti agricoli, produttive di rifiuti qualificati come speciali, debbano essere considerati esenti ai fini Tari. 

Come chiarito dalla richiamata circolare l’esclusione della tassa avviene a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

In modo particolare la questione relativa al pagamento della TARI deve essere attentamente valutata dalle aziende che svolgono attività di florovivaismo e di vendita diretta dei prodotti agricoli, in quanto molto spesso i Comuni assimilano i rifiuti di queste aziende come rifiuti urbani, mentre invece sono rifiuti speciali.

Inoltre le tariffe applicate sono riferite alle imprese di produzione industriale e non a quelle dei magazzini per attività produttive.

 



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