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Linea dura sul ritardo nelle dilazioni di pagamento

 

Molti contribuenti che hanno optato per la rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, si sono visti recapitare una cartella di pagamento da Equitalia, con il relativo addebito di maxi sanzioni e aggio per la riscossione dell’8%, a causa del tardivo pagamento di una rata trimestrale oltre il termine per il pagamento di quella successiva.

Accade spesso, infatti, che i contribuenti preferiscano pagare i propri debiti con il fisco mediante il versamento dilazionato, piuttosto che intraprendere la strada del contenzioso tributario.

Tuttavia, nell’effettuare questa scelta è necessario prestare una scrupolosa attenzione, poiché la dilazione del debito in Agenzia, segue altre regole rispetto alla rateizzazione presso Equitalia. Infatti, il mancato pagamento di una rata entro il termine dei tre mesi (ovvero entro la scadenza della rata successiva), comporta la decadenza dalla dilazione concessa dall’ufficio con la contestuale iscrizione a ruolo delle somme dovute, con l’immediata applicazione della sanzione del 60% sul debito residuo (in caso di avviso di accertamento) o del 30% sulla rata non versata (in caso di avvisi bonari).

Dilazione avvisi di accertamento

Nel caso in cui si accetti giuridicamente l’atto di accertamento entro il termine di impugnazione (acquiescenza), oppure nel caso di perfezionamento dell’accertamento con adesione, oppure in caso di mediazione o conciliazione, è possibile optare per la rateizzazione del debito in 8 rate trimestrali di pari importo. Nel caso in cui il debito superi i 51.645,69 Euro, è possibile pagare il debito in 12 rate trimestrali di pari importo. In ogni caso, per le rate successive alla prima, occorrerà versare anche gli interessi legali dovuti alla dilazione.

Dilazione avvisi bonari

Nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatico (art. 36 bis D.P.R. 633/72) o di controllo formale (art 36 ter D.P.R. 633/72) e di riconoscimento della validità della contestazione, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione pagando una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della rettifica e ai relativi interessi.

Anche in questo caso è possibile dilazionare il pagamento, senza presentare garanzia. Fino a 5.000 Euro è possibile effettuare un massimo di 6 rate trimestrali, oltre i 5.000 Euro si potrà rateizzare il debito fino ad un massimo di 20 rate trimestrali.

Come sopra già anticipato, in entrambi i casi sopra prospettati il mancato pagamento anche di una sola delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dalla dilazione e l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute. Conseguentemente il contribuente si vedrà notificare una cartella di pagamento da parte di Equitalia, contenente non soltanto l’importo ancora dovuto, ma anche la sanzione (60% per gli atti di accertamento, 30% avvisi bonari) e l’aggio della riscossione all’8% sul totale complessivo dovuto.

Nonostante questa regola di carattere generale, non sempre il tardivo pagamento di una rata comporta la decadenza dalla dilazione e l’applicazione della maxi sanzione.

Infatti, il lieve ritardo del pagamento di una rata diversa dalla prima nel caso di adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione giudiziale in merito a un avviso di accertamento non comporta l’immediato decadimento dell’intera rateizzazione e il relativo addebito della maxi sanzione. Sul punto è infatti intervenuta la stessa Agenzia che, con diverse circolari (n. 9/E/2012 e 27/E/2013), ha precisato che errori non rilevanti nei pagamenti derivanti da mediazione o da acquiescenza in merito ad avvisi di accertamento non devono comportare il disconoscimento del beneficio della dilazione, invitando gli uffici a valutare in modo non del tutto rigido eventuali ritardi.

Occorre precisare però, che tale disposizione risulta applicabile solamente nel caso degli avvisi di accertamento e non per gli avvisi bonari. Infatti, per questi ultimi, nel caso in cui non avvenga il pagamento di una rata, in contribuente decadrà immediatamente dal beneficio della dilazione, con la conseguente applicazione delle sanzioni nella misura del 30% e dell’aggio di riscossione dell’8%.

Tuttavia, nell’ambito dell’armonizzazione normativa in materia di rateizzazione, l’art. 6 della legge delega 23/2014, prevede un’equiparazione tra la rateizzazione degli atti di accertamento e degli avvisi bonari.

Pertanto, in attesa di un decreto attuativo del Governo che renda operativa la legge delega, il ritardo nel pagamento anche solo di un giorno, della rateizzazione per l’avviso bonario, comporta il decadimento immediato da tale beneficio.

Rileviamo che sulla materia vi sono varie pronunce giurisprudenziali,  le quali riportano un orientamento favorevole al contribuente. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto dei Diritti del Contribuente che sancisce il principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e fisco, i Giudici Tributari hanno stabilito che la tardività del pagamento di una rata non può essere considerato un omesso versamento.

Inoltre, il pagamento della prima rata avvenuto in ritardo rispetto al termine dei 30 giorni dall’avviso bonario non può comportare il disconoscimento dell’intera dilazione in quanto tale effetto non è previsto dalla normativa.

 



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