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Reddito prevalente per i nuovi minimi

 

Se la somma del reddito da lavoro autonomo o d’impresa e il reddito da lavoro dipendente supera i 20.000 Euro, occorre verificare che il lavoro autonomo generi un reddito maggiore rispetto a quello dipendente.

È il nuovo vincolo introdotto dall’emendamento al D.D.L di stabilità, al fine di poter rientrare nel regime dei minimi e poter usufruire della tassazione forfettaria con imposta sostitutiva del 15%.

Ricordiamo che i contribuenti che attualmente usufruiscono del regime dei minimi possono continuare a godere del regime agevolato fino alla naturale scadenza, e cioè decorsi i 5 anni di godimento del regime o raggiunti i 35 anni di età.

Il nuovo regime forfettario avrà decorrenza dal prossimo 1° gennaio ed è consentito a quei soggetti che durante l’esercizio precedente (per il primo anno il 2014):

  • Si sono conseguiti ricavi di importo inferiori a quelli individuati nella legge di stabilità in relazione ai diversi codici di attività ATECO 2007;
  • Sono stati spesi importi per l’impiego di lavoratori inferiori ai 5.000 Euro lordi annui;
  • Il costo complessivo dei beni strumentali al 31/12, al lordo degli ammortamenti, non è superiore ai 20.000 Euro. Per effettuare tale calcolo non occorre tenere in considerazione il valore degli immobili e i beni utilizzati promiscuamente si imputano al 50%.
  • I redditi di impresa o di lavoro autonomo sono superiori rispetto ai redditi da lavoro dipendente o pensioni eventualmente percepiti. Tale condizione deve essere rispettata solamente nel caso in cui la somma di detti redditi superi i 20.000 Euro.

Al fine di calcolare il reddito imponibile, si applica una percentuale di redditività che forfettizza costi e che varia a seconda delle attività ATECO 2007. I contributi previdenziali sono direttamente deducibili dal reddito di impresa o di lavoro autonomo. Sul reddito così determinato, si applica un’imposta sostitutiva Irpef, Irap e relative addizionali, pari al 15%. Non vengono considerati i costi effettivamente sostenuti, plusvalenze, sopravvenienze e i dividendi.

Tali soggetti, inoltre, usufruiscono di forti semplificazioni relativamente agli adempimenti amministrativi e contabili. Infatti, ai fini delle dirette è previsto l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fatto salvo l’obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti. Inoltre tali contribuenti non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri, si è esclusi dalla corresponsione dell’Irap, non si è sostituti di imposta e pertanto non si effettuano né si ricevono ritenute alla fonte. 

 



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